Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Condizioni quadro per la determinazione dei limiti di spesa
mente il programma di consolidamento 2012-2013 (PCon) previsto dal Consiglio federale con il messaggio del 1° settembre 2010192 per rispettare il freno all'indebitamento. Ciò vale soprattutto per il 2012. Il Consiglio federale ritiene pertanto che si possa accantonare il pacchetto di misure IV "Verifica dei compiti". Il Parlamento non è quindi entrato nel merito del PCon. Le riforme a lungo termine, abbozzate dal Consiglio federale nel suo rapporto del 14 aprile 2010 sul piano di attuazione della verifica dei compiti, vengono portate avanti. Il Consiglio federale ritiene che le altre misure del PCon siano tuttora necessarie e opportune per mantenere il margine di manovra sul piano politico finanziario, che servirà in particolare per approntare i fondi federali per le sfide che si profilano (p.es. infrastrutture per i trasporti e formazione). Il Consiglio federale mantiene pertanto quei pacchetti del PCon che può attuare autonomamente: compensazione misure di stabilizzazione (I), correzione del rincaro (II), tagli trasversali interni al proprio settore amministrativo (III), correzione interessi passivi (V) e misure a livello di entrate (VI).
Freno alle spese
Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il presente decreto federale, pertanto, sottostà al freno alle spese.
Freno all'indebitamento
Il freno all’indebitamento giusta l'articolo 126 Cost. impone sostanzialmente alla Confederazione di equilibrare a lungo termine le sue entrate e uscite. Consiglio federale e Parlamento sono pertanto tenuti a decidere un preventivo annuale che rispetti questo mandato sancito dalla Costituzione federale.
3.3.2 Considerazione della situazione economica
In materia di politica dei redditi agricoli, l’articolo 5 capoverso 3 LAgr stabilisce che occorre tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione non attiva nell'agricoltura e della situazione delle finanze federali.
Al numero 1.3 è riportata una breve panoramica dell'evoluzione a medio termine delle condizioni quadro. A breve, ovvero per il 2011, il gruppo di esperti della Confederazione addetto alle previsioni congiunturali ipotizza una ripresa del PIL dell'1-2 per cento, una riduzione della disoccupazione lenta e progressiva e un rincaro che si manterrà debole, ovvero nella misura dell'1 per cento. Il franco svizzero, continuando a rimanere forte, incide negativamente sulla competitività sui mercati esteri. Tale constatazione vale anche per l'industria alimentare, in particolare per le aziende esportatrici. Per tale motivo, l'agricoltura e la filiera alimentare devono migliorare ulteriormente la loro competitività per imporsi sui mercati interni ed esteri.
192 FF 2010 6213