Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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atti regolatori può avvenire brevi manu o mediante invio, eventualmente anche per posta elettronica, purché l’invio possa essere documentato. La comunicazione delle modifiche deve essere effettuata in forma adeguata: i progetti di modifica dello statuto e del regolamento vengono trasmessi in ogni caso agli investitori prima dell’assemblea degli investitori e quindi di regola pubblicati nel sito internet. Le modifiche di tutti gli atti regolatori devono figurare con certezza nei rapporti semestrali e annuali e gli atti aggiornati devono essere resi accessibili almeno nel sito internet. Si potrebbero immaginare anche ulteriori forme di pubblicazione, ad esempio sulla stampa. Una notifica individuale dopo le modifiche non pare imperativamente necessaria, dato che le modifiche sono menzionate nei rapporti e pubblicate in internet.
Gli atti regolatori di secondaria importanza, in genere quelli che concretizzano gli atti regolatori summenzionati (cfr. commento all’art. 14 cpv. 2), costituiscono parte integrante dell’obbligo di rilasciare informazioni ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 e devono almeno poter essere consultati dagli investitori.
Il capoverso 2 delimita il contenuto minimo del rapporto annuale, il quale deve essere pubblicato entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio. Di norma la pubblicazione potrebbe essere effettuata nel sito internet. La riduzione del termine di sei mesi, precedentemente usuale nella prassi, a un termine di quattro mesi lascia comunque tempo a sufficienza alle istituzioni per allestire il rapporto e garantisce agli investitori dati più aggiornati. Il capoverso 3 dà la possibilità all’autorità di vigilanza di esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni. L’autorità di vigilanza valuta, entro i limiti del proprio potere d’apprezzamento, se esigere nell’interesse degli investitori che vengano ulteriormente pubblicate determinate informazioni. A tal fine l’autorità di vigilanza potrebbe perlopiù esigere una pubblicazione nell’allegato (cfr. anche art. 38 cpv. 8, Contabilità e rendiconto).
Secondo il capoverso 4, oltre ai rapporti summenzionati la fondazione deve pubblicare con cadenza quantomeno trimestrale (art. 37 cpv. 1) gli indicatori di cui all’articolo 38 capoverso 7, salvo nel caso dei gruppi d’investimento immobiliare. Questa informazione destinata agli investitori si impone in special modo per i gruppi di titoli.
Art. 36 Richieste d’informazione
In virtù del capoverso 1, la fondazione deve fornire agli investitori informazioni sulla gestione. Il consiglio di fondazione è infatti tenuto, dietro richiesta, a rilasciare informazioni su acquisti, vendite e altre transazioni realizzate. In linea di principio, gli investitori devono poter consultare anche la contabilità. Se è richiesto un inventario, i singoli investimenti devono essere elencati in modo chiaro e trasparente. L’inventario di un gruppo d’investimento immobiliare, ad esempio, dovrebbe essere articolato in modo comprensibile ed essere suddiviso perlomeno in terreni da costruzione (compresi gli oggetti da demolire), costruzioni avviate, immobili abitativi, stabili aziendali e beni fondiari adibiti ad uso industriale. Dopo aver ricevuto un inventario, l’investitore ha il diritto di esigere indicazioni complementari, per esempio, nel caso di un inventario immobiliare, ulteriori indicazioni sui beni fondiari elencati (indirizzo, costi di costo delle assicurazioni, valore di stima, reddito conseguito, e così via). Il diritto di chiedere informazioni è però limitato se pregiudica interessi degni di protezione o segreti d’affari della fondazione (cpv. 2). Per prevenire il ricorso abusivo a simili obiezioni, le informazioni possono essere negate soltanto con il consenso del presidente del consiglio di fondazione.
Art. 37 Pubblicazioni e prospetto
L’articolo 37 capoverso 1 stabilisce in maniera generale che tutte le pubblicazioni prescritte dall’ordinanza devono essere diffuse in forma adeguata. In genere potrebbe bastare una pubblicazione nel sito internet della fondazione. L’esigenza di pubblicazione, tuttavia, viene in parte anche precisata e ad esempio si esige la pubblicazione in un
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