Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Commento all’Ordinanza concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP 1)

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

L’articolo 1 definisce il campo d'applicazione dell'ordinanza. In assenza di disposizioni speciali di tenore diverso, le disposizioni di questa ordinanza valgono per tutti gli istituti della previdenza professionale, vale a dire sia per gli istituti previdenziali in senso stretto (che offrono prestazioni obbligatorie, sovraobbligatorie oppure solo prestazioni discrezionali), sia per gli istituti di libero passaggio, gli istituti del pilastro 3a e le fondazioni d’investimento.

Sezione 2: Autorità di vigilanza cantonali

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

In via preliminare l’articolo precisa che il termine autorità cantonali di vigilanza si riferisce sia all’autorità di vigilanza di un singolo Cantone sia al concordato di vigilanza di più Cantoni riuniti in una regione di vigilanza.

Il capoverso 2 prescrive di comunicare alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza. Attualmente si sono già unite a formare un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria le autorità di vigilanza della Svizzera centrale (Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo) e quelle della Svizzera orientale (San Gallo, Appenzello Interno ed Esterno, Glarona, Grigioni e Turgovia).

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

Finora le autorità di vigilanza tenevano un registro della previdenza professionale nel quale erano annotati soltanto gli istituti di previdenza che attuano la previdenza obbligatoria secondo la LPP. Tutti gli altri istituti (come gli istituti di previdenza esclusivamente sovraobbligatoria, gli istituti di libero passaggio, gli istituti del pilastro 3a oppure le fondazioni d'investimento) non erano registrati da nessuna parte. Pertanto, chi era interessato ad avere informazioni sull'assoggettamento alla vigilanza di un istituto della previdenza professionale, incontrava molte difficoltà. In pratica doveva consultare un estratto del registro di commercio.

In futuro invece ogni autorità di vigilanza dovrà indicare in un elenco pubblicamente accessibile non solo gli istituti di previdenza registrati, ma anche tutti gli istituti della previdenza professionale soggetti al suo controllo (cpv. 1).

L’elenco sarà suddiviso in due parti (cpv. 2).

Nella prima sarà tenuto il registro della previdenza professionale secondo l'articolo 48 LPP, vale a dire vi figureranno tutti gli istituti di previdenza che attuano l’assicurazione obbligatoria. Potrà trattarsi sia di istituti che forniscono esclusivamente le prestazioni obbligatorie, sia di istituti di previdenza con prestazioni integrate (lett. a).

Nella seconda parte dell’elenco l'autorità indicherà tutti gli altri istituti, vale a dire quelli non registrati ma soggetti alla sua vigilanza (lett. b).

Il capoverso 3 specifica le informazioni da includere nell’elenco: la denominazione esatta dell’istituto, corredata da indirizzo e data della decisione di assunzione della vigilanza. Nella seconda parte dell’elenco, ovvero nella lista di tutti gli istituti che non

11/72 Rapporto esplicativo per la consultazione