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Consultazione 2010/28: Messaggio sul finanziamento della cultura negli anni 2012-2015 (messaggio sulla cultura) · 92 pagine
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A seconda della disposizione costituzionale, ossia dell'ambito, la Confederazione dispone di competenze di varia entità rispetto ai Cantoni:
– Nella promozione culturale ai sensi dell’articolo 69 Cost. la sovranità culturale compete ai Cantoni. L’articolo 69 capoverso 1 Cost. lo stabilisce esplicitamente ai sensi di una riserva impropria. La Confederazione può adottare misure sussidiarie rispetto a quelle dei Cantoni, a condizione che sussista un «interesse nazionale» (art. 69 cpv. 2 Cost.). Il Parlamento ha precisato nell’articolo 6 della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu) il concetto di «interesse nazionale». Inoltre l’articolo 5 LPCu concretizza il coordinamento e la collaborazione della Confederazione con i Cantoni, primariamente competenti in materia culturale. A prescindere dalla LPCu (cfr. n. 1.1.3.2), si fondano sull’articolo 69 Cost. la legge del 18 dicembre 199224 sulla Biblioteca nazionale (LBN), la LTBC e la legge del 12 giugno 200925 sui musei e le collezioni (LMC).
L’articolo 69 capoverso 3 Cost. vincola la Confederazione, nell’adempimento dei suoi compiti, a tenere conto della diversità culturale e della pluralità linguistica. Questa disposizione riguarda non solo l'impostazione della promozione culturale da parte della Confederazione, ma anche il disciplinamento di altri settori politici. Ad esempio è incontestato che la pluralità linguistica della Svizzera sia un leitmotiv della politica dell'istruzione, il che si manifesta in particolare nella questione dell'insegnamento delle lingue. L'articolo 69 capoverso 3 Cost. è quindi un principio generale dell'attività dello Stato che trova nel riconoscimento della diversità culturale nel preambolo e nell’articolo sullo scopo della Costituzione (art. 2 cpv. 2 Cost.) la sua risonanza e il suo ancoramento.
– Nella promozione linguistica, ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 Cost. (promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche), la Confederazione e i Cantoni dispongono di competenze parallele. Inoltre, l’articolo 70 capoversi 4 e 5 autorizza e vincola la Confederazione a sostenere i Cantoni plurilingui per quanto riguarda i loro «compiti speciali» e i Cantoni Ticino e Grigioni a «conservare e promuovere le lingue romancia e italiana». Le competenze di promozione linguistica della Confederazione sono attuate dalla LLing, in vigore dal 1° gennaio 2010.
– Nella promozione cinematografica, ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1 Cost., la Confederazione può «promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica». Quest'attribuzione di competenze alla Confederazione non ha alcun effetto derogatorio. Confederazione e Cantoni dispongono quindi di competenze di promozione parallele. Il disciplinamento del mercato cinematografico, ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 Cost., rientra invece nella competenza esclusiva della Confederazione. L’articolo 71 Cost. è attuato con la legge del 14 dicembre 200126 sul cinema (LCin) .
– Nella protezione della natura e del paesaggio, in particolare nell'ambito del patrimonio culturale e dei monumenti storici, rilevante per il messaggio, la
24 RS 432.21
25 RS 432.30
26 RS 443.1