Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
- 6 -
Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia
ZH, ZG, TG, PS e UCS ritengono necessario introdurre l'obbligo di stipulare una convenzione con le autorità di polizia comunali e cantonali. UR e SZ propongono invece una formulazione potestativa. Secondo ZH, TG e UCS anche gli organi di sicurezza gestiti in comune devono avere il diritto di stipulare una convenzione. FR, VS, GE e CLDJP esigono che la convenzione sia conclusa solo con le autorità di polizia cantonali. VD, VS, GE, CLDJP, AISS e TPG vogliono limitare alle imprese di trasporto la facoltà di stipulare una convenzione con le autorità di polizia. LU, AG, CCDGP e CCPCS propongono che le imprese di trasporto debbano stipulare le convenzioni con la CCPCS.
Secondo AR, se ogni impresa di trasporto concludesse una convenzione con tutte le polizie cantonali competenti sulla propria rete, la normativa risulterebbe eterogenea e le situazioni ingestibili sul piano organizzativo.
LU, CCDGP e CCPCS chiedono che si tenga conto delle prescrizioni cantonali in materia di accesso alla professione delle società di sicurezza. LU, SH e AG osservano che non spetta all'UFT disciplinare la collaborazione della polizia dei trasporti con le autorità di polizia cantonali.
TI ritiene opportuno che in caso di intervento congiunto la polizia dei trasporti sia sottoposta alla polizia cantonale; a suo avviso, inoltre, nell'OOSI le competenze vanno definite in modo più chiaro, per evitare un vuoto di competenza. Anche se ciò rappresenta un'ulteriore limitazione della sfera di competenza cantonale, AR ritiene che l'OOSI dovrebbe distinguere maggiormente le competenze della polizia dei trasporti da quelle della polizia cantonale.
Secondo VBZ, la polizia dei trasporti può, se del caso, stipulare una convenzione con le autorità cantonali o comunali. VBL pone l'accento sulla responsabilità delle imprese di trasporto. TRN propone invece che la convenzione sia firmata da tutte e tre le parti interessate: polizia, impresa di trasporto e società di sicurezza.
Secondo SZ, la comunicazione di dati personali alla polizia dei trasporti è possibile solo in virtù di basi giuridiche cantonali.
TPG rileva che all'entrata in vigore della LFSI andrebbe adeguato anche l'accordo del 9 ottobre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS°0.360.349.1), poiché la polizia dei trasporti non vi è menzionata.
Art. 11 Informazioni e notifiche all'UFT
AG, LU, VS, FR, VD, GE, CLDJP, CCDGP e CCPCS chiedono che i documenti di cui al capoverso 1 siano inoltrati anche alla CCPCS. Secondo AB le istruzioni di servizio vanno inviate solo su richiesta. FR chiede che questo capoverso sia stralciato. UTP esige che i documenti necessari per l'attività di vigilanza siano specificati.
AG, SO, CCDGP e CCPCS chiedono che il rapporto sull'attività svolta sia inviato anche ai Cantoni committenti. La Frauenfeld-Wil Bahn e BLT preferirebbero rinunciare a questo rapporto annuo. Secondo l'UTP, le società di sicurezza dovrebbero presentare alle imprese di trasporto un rapporto annuo sul numero di interventi eseguiti e sull'impiego di mezzi ausiliari e di armi; le imprese si occuperebbero poi di integrare i dati nel rapporto destinato all'UFT. TN, VBL e TL chiedono l'adozione di un modulo standard semplificato. Secondo