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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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b. il gestore incaricato dell'esercizio della banca dati sul traffico di animali; e

c. la Federazione svizzera sport equestri (FSSE).

2 Il riconoscimento è limitato a 10 anni al massimo.

Art. 15dterCriteri di riconoscimento

Uno dei servizi di cui all’articolo 15dbiscapoverso 1 è riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura quale servizio abilitato al rilascio dei passaporti per equidi, se esso:

a. ha debitamente compilato il modulo di domanda di riconoscimento rilasciato dall’Ufficio federale dell’agricoltura;

b. utilizza esclusivamente il modello di passaporto, compreso l‘involucro, prescritto dal mansionario dell’Ufficio federale dell’agricoltura;

c. garantisce che è tecnicamente in grado di riprendere i dati di cui all’articolo 15d forniti dal gestore della banca dati sul traffico di animali e di utilizzarli senza modificarne il contenuto;

d. garantisce che è in grado, per quanto concerne gli equidi iscritti nel libro genealogico, di inserire nel passaporto per equide il certificato di ascendenza e genealogico di cui all‘articolo 20a dell‘ordinanza del 14 novembre 20073 sull’allevamento di animali;

e. garantisce che è in grado di rilasciare di media almeno 100 passaporti ogni due anni;

f. garantisce che il passaporto per equide sia rilasciato normalmente entro il 31 dicembre dell’anno di nascita dell’equide;

g. garantisce che è in grado di soddisfare le esigenze, formulate dall’Ufficio federale dell’agricoltura nel suo mansionario, in materia di registrazione di un passaporto per equide estero e i requisiti tecnici in materia di annullamento del passaporto per equide.

Art. 17 cpv. 4, primo periodo

4 I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati

all’Ufficio federale, all’Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali.

Art. 112 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

2 RS 916.310

3 RS 916.310