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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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Sezione 3: Artrite/encefalite caprina

Art. 217 Diagnosi

1 È diagnosticata l’artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l’analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l’agente infettivo.

2 L’Ufficio federale definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell’AEC.

3 Il periodo di incubazione è di due anni.

Art. 218 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2 Gli effettivi sono sorvegliati mediante un’analisi sierologica periodica.

3 I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.

Art. 219 Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano.

2 Se vi è sospetto di epizoozia o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

3 Il sospetto è considerato confutato se:

a. tre analisi successive degli animali sospetti, effettuate a intervalli di due mesi, hanno fornito un risultato negativo; o

b. gli animali sospetti sono stati immediatamente eliminati e un’analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

Art. 220 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:

a. l’eliminazione degli animali infetti o sospetti;

b. l’eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette;

c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Revoca il sequestro dopo che:

a. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure

b. l’analisi sierologica dell’effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e