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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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2 La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.

3 Il periodo di incubazione è di 40 giorni.

Art. 112a Sorveglianza

1 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale può stabilire un programma:

a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;

b. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

2 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

Art. 112b Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

a. l’esame dei virus della peste equina sugli animali sospetti;

b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

2 Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettano di ridurre la popolazione di zanzare vettrici.

Art. 112c Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a. l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;

b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

2 Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

a. l’esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e

b. gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell’analisi secondo l’articolo 112b capoverso 1 lettera b.

3 Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:

a. sono stati sottoposti due volte a un’analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure

b. sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.