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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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4 In deroga al capoverso 1 lettera a, l’Ufficio federale può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.
Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina
1 La zona delimitata a causa della peste equina comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tali zone occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.
2 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce l’ampiezza della zona da delimitare a causa della peste equina. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.
3 L’Ufficio federale stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.
Art. 112e Periodi e territori privi di vettori
1 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.
2 Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni.
Art. 112f Vaccinazioni
1 La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione, ma a condizione che sia disponibile un’autorizzazione dell’Ufficio federale.
1bis L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
2 Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l’Ufficio federale, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un’ordinanza:
a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.
Art. 113 - 115
Abrogati