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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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Art. 118 cpv. 1 e 1bis
1 Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.
1bis L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.
Art. 122 cpv. 5
5 L’Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria.
Art. 122e cpv. 5
5 Egli può concedere, d’intesa con l’Ufficio federale, deroghe all’uccisione secondo l’articolo 85 capoverso 2 lettera b per gli uccelli ricettivi provenienti da effettivi di:
a. volatili domestici tenuti per scopi non commerciali;
b. uccelli da zoo;
c. uccelli tenuti per scopi scientifici;
d. uccelli di specie minacciate di estinzione.
Art. 158 cpv. 1
1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae e Mycobacterium tubercolosis.
Art. 159 cpv. 1 lett. a:
1 La tubercolosi è diagnosticata quando:
a. sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis, il Mycobacterium caprae oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d’analisi;
Sezione 13 (art. 200 – 203a)
Abrogati
Titolo prima dell’art. 217