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Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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Art. 118 cpv. 1 e 1bis

1 Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

1bis L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

Art. 122 cpv. 5

5 L’Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria.

Art. 122e cpv. 5

5 Egli può concedere, d’intesa con l’Ufficio federale, deroghe all’uccisione secondo l’articolo 85 capoverso 2 lettera b per gli uccelli ricettivi provenienti da effettivi di:

a. volatili domestici tenuti per scopi non commerciali;

b. uccelli da zoo;

c. uccelli tenuti per scopi scientifici;

d. uccelli di specie minacciate di estinzione.

Art. 158 cpv. 1

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae e Mycobacterium tubercolosis.

Art. 159 cpv. 1 lett. a:

1 La tubercolosi è diagnosticata quando:

a. sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis, il Mycobacterium caprae oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d’analisi;

Sezione 13 (art. 200 – 203a)

Abrogati

Titolo prima dell’art. 217