Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 7 pagine
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Le aziende devono invece garantire che i sottoprodotti di origine animale vengano eliminati conformemente alle prescrizioni.
L’eliminazione di sottoprodotti di origine animale è soggetta ad ulteriori disposizioni federali e cantonali; si tratta in particolare della normativa in materia di protezione dell’ambiente. Il richiamo in esame (art. 9 cpv. 7) è stato effettuato per ragioni di completezza e di chiarezza attuativa, ed è di natura puramente dichiarativa.
Eliminazione di latte, colostro, e prodotti a base di latte contaminati da residui (di antibiotici) (art. 13 e 15): in caso di superamento dei valori limite posti dall’ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE; RS 817.021.23) i prodotti in questione sono considerati materiale della categoria 3 (art. 4 lett. d). In futuro non potranno più essere utilizzati come alimenti per animali. Rimangono tuttavia possibili diverse altre modalità di eliminazione (art. 13 cpv. 3). Riguardo all’eliminazione, l’ampiezza del ventaglio di modalità consentite è dovuto alla mancanza di un processo pienamente soddisfacente.
Lo spandimento di latte e colostro sulle superfici agricole è permesso a condizione che non sussista nessun rischio di diffusione di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali (art. 15 cpv. 2). Allo scopo di evitare eccessive emissioni di odori occorre operare con un fattore di diluizione non inferiore a 4. A questo scopo, si può ricorrere ad una miscelatura con colaticcio (versamento di latte e colostro nella fossa del colaticcio).
4. Sezione 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali
Alimentazione di ruminanti e, in generale, di animali la cui carne è ammessa al consumo umano:
È vietato somministrare resti alimentari nonché fosfato bicalcico e tricalcico di origine animale a ruminanti, e in generale «proteine animali» ad animali la cui carne è ammessa al consumo umano (art. 18). D’intesa con l’UFAG, l’UFV può definire metodi e valori soglia per consentire un’analisi degli alimenti per animali volta ad accertare l’eventuale presenza di questi sottoprodotti di origine animale vietati (art. 18 cpv. 5).
Le deroghe attuali permangono (concernenti ad es. determinati prodotti sanguigni e gelatine, o la somministrazione di grasso di categoria 3 ai ruminanti). Anche i sottoprodotti derivati da latte, colostro e uova non sono oggetto del divieto riguardante l’alimentazione degli animali (art. 18‒20). Analogamente a quanto previsto dalla normativa UE, ora la farina di pesce della categoria 3 è ammessa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come componente dei prodotti sostitutivi del latte destinati ai vitelli. Anche perché nel caso delle importazioni di prodotti sostitutivi del latte il divieto vigente attualmente in Svizzera risulta quasi inapplicabile. Se la farina di pesce della categoria 3 è destinata all’alimentazione di non ruminanti, (inclusi i pesci), a determinate condizioni è possibile rinunciare alla sterilizzazione a pressione (art. 21 e allegato 5).
Alimentazione di pesci d’allevamento
La somministrazione di prodotti della categoria 1 a pesci d’allevamento non è più consentita. Il cosiddetto «divieto di cannibalismo» per i pesci d’allevamento (alimentazione di pesci d’allevamento mediante sottoprodotti derivati da pesci d’allevamento) contemplato dalla nuova normativa UE trova ora applicazione anche in Svizzera (art. 22 cpv. 2).