Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 7 pagine
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4 Prescrizioni per l’esercizio degli impianti
Le prescrizioni relative all’esercizio degli impianti rimangono in larga parte invariate.
5 Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
Concimi (indipendentemente dal metodo, fermentazione biologica o compostaggio; numero 33): la deroga concernente la sterilizzazione a pressione, finora valida per pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli è stata estesa ai «sottoprodotti derivati da animali acquatici» (ad es. ottenuti nelle aziende di trasformazione ittica). Ora per questi prodotti è richiesto un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70° C (invece di 80° C come finora) per la durata di un’ora (analogamente a quanto avviene per la fermentazione biologica/il compostaggio, v. prossimo paragrafo).
Fermentazione biologica e compostaggio (numero 343): nel caso dei sottoprodotti a basso rischio (categoria 3; art. 6 lett. b‒f) la sterilizzazione a pressione può essere sostituita da un trattamento termico di particelle di tali materiali di dimensioni non superiori a 12 mm, ad una temperatura di 70°C e per almeno 60 minuti.
In effetti la normativa svizzera è più restrittiva rispetto al progetto UE, che prevede questi parametri (più bassi) per tutte le frattaglie della categoria 3. Ciò consente di rinunciare ad alcune «misure a posteriori» previste in seno all’UE, riducendo così i costi e semplificando le procedure. Si tratta delle misure seguenti: costante sorveglianza microbiologica mediante analisi di «campioni rappresentativi» dei residui di fermentazione e/o di compostaggio in relazione alla presenza di E. Coli, enterococchi e salmonelle, come pure periodo di attesa per lo sfruttamento di superfici di pascolo in seguito allo spandimento di tali residui.
6 Requisiti dei luoghi di sotterramento dei corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento
I requisiti dei luoghi di sotterramento dei corpi di animali e le misure preventive relative al sotterramento rimangono immutati.
7 Principi dell’autocontrollo
L’autocontrollo costituisce un elemento importante della garanzia della qualità. Le disposizioni del diritto vigente si sono dimostrate valide sotto il profilo attuativo e rimangono invariate.