Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 7 pagine

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- in seno all’UE le disposizioni concernenti l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale sono applicate a tutte le specie (inclusi gli invertebrati). Il campo d’applicazione dell’attuale OESA non include i sottoprodotti derivati da latte e uova e quelli dell’apicoltura. Da anni l’Unione europea contesta alla Svizzera questa situazione, in particolare riguardo all'assenza nel nostro Paese di un divieto di somministrare agli animali latte vaccino contenente antibiotici;

- il commercio internazionale di sottoprodotti di origine animale è in crescita. Un contributo alla facilitazione delle procedure di sdoganamento può essere dato da una più vasta armonizzazione delle disposizioni relative all‘autorizzazione e registrazione degli stabilimenti nonché all’identificazione delle diverse categorie di sottoprodotti;

- adeguamento di altri testi normativi: in Svizzera il disciplinamento dell’importazione e dell’esportazione di animali e sottoprodotti di origine animale avviene tramite ordinanze specifiche. La revisione delle disposizioni UE in campo veterinario inerenti al traffico internazionale di sottoprodotti di origine animale viene pertanto recepita nell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10), nell’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13) e nell’ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106).

3. Commento alle singole modifiche

1. Sezione 1: Scopo e oggetto

Oggetto e campo d’applicazione (art. 2): latte, uova e prodotti apicoli non sono più esclusi dal campo d’applicazione dell’ordinanza. Anche in futuro però, analogamente a quanto avviene nell’UE, l’ordinanza non concernerà il latte prodotto e utilizzato dalle aziende per l’allattamento dei propri vitelli, fatte salve le disposizioni in materia di medicamenti e alimentazione degli animali.

All’allegato 8 per determinati sottoprodotti di origine animale vengono ora definiti «punti finali» nella filiera produttiva, a partire dai quali essi non sono più soggetti alle disposizioni dell’OESA (si tratta, ad esempio, di «alimenti finiti per animali da compagnia»).

2. Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale

Nuove definizioni (art. 3): ad es. prodotti derivati, punto finale, prodotti apicoli, animali da compagnia. Ora i «prodotti del metabolismo» comprendono anche i sottoprodotti derivati dai ratiti. In pratica questa disposizione concerne unicamente gli struzzi.

L’articolo 3 lettera l definisce le «proteine animali trasformate». Rispetto alla normativa UE, da cui è stato recepito, nell’ordinanza questo termine viene utilizzato in modo analogo. La sua importanza concerne soprattutto le limitazioni relative all’alimentazione degli animali con sottoprodotti di origine animale; esso comporta una maggiore chiarezza nell’ambito del commercio internazionale dei prodotti in questione.

Categorie 1, 2 e 3 (art. 4‒6 ): le relative disposizioni vengono integrate con quelle concernenti il latte, le uova e i prodotti apicoli, prodotti inclusi nel campo d’applicazione dalla la revisione dell’ordinanza. I corpi di volatili che, per ragioni commerciali, non sono