Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 7 pagine

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5. Sezione 5: Impianti

6. Sezione 6: Provvedimenti di polizia sanitaria e controlli

7. Sezione 7: Responsabilità dell’eliminazione

La revisione dell’OESA non comporta modifiche sostanziali degli articoli 24‒38.

Impianti a bassa capacità di trasformazione (art. 26): si tratta soprattutto di impianti mobili, che possono essere installati in uno stabilimento esistente (ad es. grandi cucine, macellerie). Previo adempimento dei requisiti in materia di sicurezza sanitaria, l’UFV rilascia al fabbricante degli impianti un’autorizzazione concernente il processo di trasformazione standardizzato (art. 26 cpv. 3). Ad ogni stabilimento il Cantone rilascia un’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto; non è tenuto a verificare nuovamente i parametri di processo dell’impianto (art. 26 cpv. 4).

La nota relativa alla riserva concernente il diritto federale o cantonale riguarda soprattutto le autorizzazioni e le procedure di controllo basate sul diritto in materia di protezione dell’ambiente (art. 26 cpv. 5).

Allegati

1 Stabilimenti soggetti ad autorizzazione conformemente all’articolo 9 capoverso 3

Sono soggetti ad autorizzazione gli impianti potenzialmente correlati a rischi non trascurabili di diffusione di epizoozie. Essi sono soggetti ad autorizzazione anche secondo le disposizioni già vigenti. Gli stabilimenti elencati corrispondono inoltre alla futura normativa UE.

2 Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

Identificazione (capitolo 1): i prodotti della categoria 1 devono essere contrassegnati con il colore nero (invece del rosso come finora). Si tratta di un adeguamento alle disposizioni UE, volto a semplificare le procedure nell’ambito del commercio internazionale.

Acque reflue delle aziende del settore alimentare (capitolo 5 in combinato disposto con l’art. 4 lett. g): il campo d’applicazione delle disposizioni relative alla pre-depurazione delle acque reflue ‒ oggi valide per i macelli, secondo l’allegato 1 capitolo 1 numero 1.10 dell’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)‒ viene esteso agli stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio ai sensi degli articoli 179d e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401).

3 Requisiti degli impianti

I requisiti costruttivi degli impianti, quelli concernenti la sistemazione dei luoghi e le installazioni rimangono in larga parte invariati.