Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 11 pagine
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3.2.3 Articolo 336 capoverso 4 e 336a capoverso 4; articoli 361 e 362
Prescindendo dalle eccezioni citate al capitolo 3.1.1, i pareri sulle modifiche seguono la posizione di principio sulla necessità di legiferare.
I partecipanti contrari auspicano il mantenimento della parità e affermano che le regole più protettive, adottate nei contratti collettivi di lavoro (CCL), non sono
contestate (USI). D’altronde, soluzioni favorevoli sia al lavoratore, sia al datore di lavoro non sarebbero concepibili (FER, USAM) e i lavoratori assoggettati al CCL non concederebbero il loro consenso se tale contratto venisse esteso, il che ridurrebbe la flessibilità del diritto del lavoro e la libertà d’impresa (PLR). La norma – importante – prevista all’articolo 336 capoverso 4 CO, sulla durata del mandato dei rappresentanti nominati dai salariati in caso di trasferimento d’imprese, vedrebbe ridursi la sua portata qualora soggetta a eventuali deroghe contrattuali (USI).
L’accordo potrebbe vertere soltanto sull’aumento dell’importo dell’indennità, poiché l’annullamento della disdetta non può essere accordato (CP). Le deroghe contrattuali potrebbero essere ammesse solo nell’ambito di CCL o di contratti normali di lavoro (NW), o riguardare solo l'indennità in caso di disdetta con effetto immediato prevista all'articolo 337c capoverso 3 CO (GR).
JU propone di abbandonare il principio della parità e di fare degli articoli 336 e 336a CO unicamente delle regole di diritto relativamente imperative.
3.2.4 Articolo 5 capoverso 4 LPar
Le posizioni in merito alla modifica proposta seguono quelle espresse sull’aumento del massimo dell’indennità (capitolo 3.2.2.). FR e ZH propongono di raddoppiare il massimo dell’indennità in caso di discriminazione al momento dell'assunzione e di sopprimere il massimo fissato se parecchie persone richiedono il versamento di un’indennità (proposta condivisa anche da CSP).
3.3 Altre osservazioni e proposte
3.3.1 Osservazioni
GR e ZH fanno notare che, contrariamente a quanto afferma il rapporto esplicativo, il progetto avrà delle conseguenze per i Cantoni e i comuni che, al personale,
applicano il CO in materia di disdette.
JU e SO attirano l’attenzione sul loro proprio diritto sul personale, che prevede un'indennità compresa tra 6 e 12 mensilità. L’applicazione di questa sanzione non ha posto problemi particolari. Lausanne rileva pure che il suo diritto sul personale prevede la reintegrazione.
3.3.2 Proposte
Sono state avanzate altre proposte per migliorare la protezione dalle disdette.
PS chiede che per ogni disdetta sia richiesto un motivo giustificato. UNILU propone che si parta dalla presunzione di abuso per i motivi citati all’articolo 336 capoverso 2 CO, o che la disdetta pronunciata contro un sindacalista sia motivata d’ufficio per iscritto. Merkl e zhaw ritengono che il lavoratore debba potersi limitare a comprovare la verosimiglianza del motivo abusivo, nei casi di segnalazione per Merkl in modo