Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 11 pagine
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Suisse, USS, UNILU), e i rischi legati alla funzione, quali la perdita del lavoro e la difficoltà di trovarne un altro (AIPL, GDS).
Si menziona inoltre l’aumento dei licenziamenti per motivi antisindacali, illustrato da esempi recenti (I Verdi, PS, USS).
I partecipanti contrari all'avamprogetto evidenziano il liberalismo e la flessibilità del diritto svizzero in materia di lavoro, come pure la sua importanza per la piazza economica svizzera (AG, BL, GE, TG, ZG, PDC, PLR, ASA, FER, USI, USAM, USC). Le modifiche proposte avrebbero ripercussioni negative sull’occupazione (rinuncia ad assumere nuovi collaboratori, o aumento del lavoro precario) e toglierebbero il vantaggio comparativo che offre una legislazione meno restrittiva. In generale, si rileva che la normativa in vigore offre una protezione sufficiente. Più in particolare, in merito all’indennità massima si ricorda il compromesso trovato in Parlamento nel 1988, che conserva a tutt’oggi la propria pertinenza (ZG, PLR, ASA). Un suo
aumento non è necessario segnatamente per le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano la grande maggioranza dei datori di lavoro in Svizzera e che ne subirebbero importanti pregiudizi.
3.1.2 Protezione più estesa dalla disdetta
3.1.2.1 Validità della disdetta; reintegrazione del lavoratore
Diversi partecipanti condividono esplicitamente la volontà del progetto di non
rimettere in causa la validità della disdetta abusiva, o ingiustificata (GE, GR, JU, SO, ZG, UNILU, UNINE, UNISG, USI).
Sul fronte opposto, una parte dei partecipanti, che ha riconosciuto la necessità di legiferare, giudica l’avamprogetto insufficiente su questo punto (LU, NE, I Verdi,
PCS, PS, AIPL, GDS, sec Suisse, Travail.Suisse, USS). Dovrebbe infatti essere introdotta, per certi casi, o in maniera generale, la reintegrazione del lavoratore vittima di una disdetta abusiva o di un licenziamento ingiustificato. Si prende come modello l’articolo 10 della legge federale del 24 marzo 19952 sulla parità dei sessi (LPar). La reintegrazione del lavoratore in un posto equivalente è proposta anche in alternativa al proseguimento del rapporto di lavoro nello stesso impiego (LU, NE, I Verdi, PCS, PS, sec Suisse, Travail.Suisse, USS).
Allo stesso modo, AIPL e GDS propongono che ogni disdetta abusiva sia annullabile; inoltre, sia LU sia PS ritengono che questa opzione debba essere oggetto di un esame approfondito. PCS propone la reintegrazione per i casi in cui le ripercussioni economiche e sociali siano pesanti (per esempio a causa dell’età, o della lunga durata del rapporto di lavoro). NE, I Verdi, PS, AIPJ, GDS, sec Suisse, Travail.Suisse e USS chiedono che sia prevista la reintegrazione per i rappresentanti eletti dal personale. AIPL e GDS propongono sempre la reintegrazione del lavoratore in caso di disdetta abusiva, rilevando nel contempo l’importanza particolare della protezione per la rappresentanza dei lavoratori. NE, I Verdi, PS, Travail.Suisse e USS
richiedono pure la reintegrazione in caso di disdetta abusiva dovuta al legittimo esercizio di un’attività sindacale, o dell’appartenenza a un sindacato (art. 336 cpv. 2 lett. a CO). Secondo GDS, nell’ipotesi in cui la reintegrazione non fosse proposta, sarebbe indispensabile migliorare le norme di procedura applicabile per far valere l’indennità (argomenti e proposte illustrati nei capitoli 3.2.2 e 3.3.2 qui di seguito).
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