Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 11 pagine
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Anche taluni partecipanti, che non sono stati consultati, difendono la necessità di prevedere la reintegrazione del lavoratore licenziato; Amnesty e transfair la chiedono per i lavoratori licenziati in ragione delle loro attività sindacali e Lausanne per i rappresentanti dei lavoratori, mentre Tint ricorda che questa sanzione s’impone nel caso di lavoratori che segnalano irregolarità.
A sostegno di questa proposta sono stati sollevati diversi argomenti. I Verdi,PS,
AIPL, GDS, sec Suisse, Travail.Suisse e USS sono del parere che solo con la reintegrazione si potrà conferire alla sanzione un effetto preventivo sufficiente, in particolare nel caso dell’esercizio di attività sindacali e del partenariato sociale.
L’AIPL rileva pure che l’obiettivo consiste nel sanzionare un comportamento non protetto dalla legge. La reintegrazione è anche una soluzione praticabile (PS, AIPL, GDS, USS), già attuata in alcuni casi, inoltre può essere istituita una procedura di reintegrazione provvisoria (AIPL, GDS). Il lavoratore deve inoltre provare che il motivo di licenziamento è abusivo, il che evita la sospensione sistematica della disdetta (AIPL). Pur senza confermare il carattere abusivo del motivo di
licenziamento, il potere di negoziare del lavoratore ne uscirebbe comunque
rinforzato, potenziando in questo modo l’effetto preventivo (GDS). Inoltre, questo provvedimento è l'unico che permette al lavoratore di invocare i propri diritti durante i rapporti di lavoro (AIPL). La procedura dell’articolo 336b CO e il mantenimento dei rapporti di lavoro previsto al capoverso 2 non sono stati applicati nella pratica (AIPL, GDS). zhaw rileva inoltre che l’annullamento del licenziamento, in caso di disdetta data in tempo inopportuno, come previsto nella LPar o nel diritto sul personale della Confederazione, non è una novità per il sistema di protezione svizzero.
Trattandosi più specificamente della disdetta per attività sindacali o di rappresentanti nominati dai salariati, I Verdi, PS, GDS, sec Suisse, Travail.Suisse e USS si
richiamano alla convenzione (n. 98)3 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, sostenendo che il diritto svizzero non ne riprende i capisaldi. I Verdi, PS, sec Suisse e USS rilevano che l’attività sindacale è protetta dalla Costituzione alla stessa stregua della parità dei sessi, sebbene l’articolo 10 LPar preveda
l’annullabilità in quest’ultimo caso. Gli stessi partecipanti e GDS osservano anche che le legislazioni di altri paesi contemplano la reintegrazione.
3.1.2.2 Altre proposte
I capitoli 3.2 e 3.3 illustrano le altre proposte avanzate per migliorare la protezione contro i licenziamenti, completate con le osservazioni sui singoli articoli e sulle altre proposte.
3.2 Osservazioni sui singoli articoli
3.2.1 Articolo 336 capoverso 2 lettera b
L’approvazione o il rigetto di questa disposizione segue la valutazione generale sulla necessità di legiferare. Fanno eccezione alcuni partecipanti, menzionati al capitolo 3.1.1.
L’opposizione al divieto di licenziare per motivi obiettivi si avvale di diversi argomenti. Oltre al fatto che la protezione garantita dal diritto vigente è considerata sufficiente, il
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