Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 11 pagine
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licenziamento per motivi economici è reputato indispensabile in caso di chiusura dell'azienda o di difficoltà economiche (AI, BL, BS, GR, JU, TG, ASA, CP, FER,
UNIL, UNISG, USI, USAM). Le soluzioni alternative al licenziamento menzionate nel rapporto sono considerate poco realistiche (AI, CP, FER, UNIL), mentre si evidenzia l’importanza di garantire la libertà decisionale del datore di lavoro, che potrà così scegliere la soluzione più idonea per riorganizzare la sua azienda (BS, SO, USI).
L’impossibilità di licenziare i rappresentanti del personale implicherebbe anche una disparità di trattamento tra i lavoratori (AI, BS, GR, SO, PLR, UDC, FER, USI), che potrebbe pregiudicare l'accettazione dei rappresentanti da parte degli altri salariati (USI) e conseguentemente la creazione di commissioni del personale (GR).
L’estensione della protezione deve rimanere nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro (USI). UPSC segnala i rischi di abusi: qualcuno potrebbe farsi nominare per evitare un eventuale licenziamento riconducibile ad altri motivi. H+ considera questa estensione della nozione di disdetta abusiva incompatibile con una sanzione così severa come quella proposta all’articolo 336a capoverso 2 AP-CO.
Diversi partecipanti propongono di limitare il divieto del licenziamento per motivi economici. OW è del parere che il divieto vada applicato solo nell’ambito di
procedure di licenziamento collettivo. UNIL propone di mantenere la possibilità di licenziare se il datore di lavoro, confrontato con difficoltà economiche, prende questa decisione sulla base di motivi obiettivi legati al valore del lavoro o al posto occupato. USIE e AIHK chiedono inoltre che la protezione sia limitata ai licenziamenti collettivi. AIHK propone di limitare la durata del divieto di licenziare al periodo di esercizio dei diritti di partecipazione, mentre USI propone che questa limitazione rimanga in vigore fino al termine della procedura di ristrutturazione dell'azienda.
Invece della modifica proposta, UNILU suggerisce una clausola generale che
permetta al datore di lavoro di dimostrare che la disdetta non mirava a impedire l’esercizio delle funzioni di rappresentanza, o non era la conseguenza di tale diritto. UNISG propone di garantire la protezione prolungando il termine di disdetta, che potrebbe essere portato a 12 mesi.
Diverse proposte mirano inoltre a estendere la protezione. Secondo NE, I Verdi, PS, sec Suisse, Travail.Suisse e USS la protezione va estesa ai periodi che precedono e seguono l’esercizio del mandato. La normativa deve essere armonizzata con
l’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19934 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese, che protegge i rappresentanti dei lavoratori durante e dopo il loro mandato. Di conseguenza, questi partecipanti
propongono che la protezione termini un anno dopo la fine del mandato. La
protezione potrebbe essere estesa anche al periodo delle elezioni (sec Suisse),
iniziare al momento del deposito della candidatura e durare un anno (NE, PS, USS) oppure cominciare a decorrere un anno prima del deposito della candidatura (I Verdi, Travail.Suisse).
3.2.2 Articoli 336a capoverso 2 e 337c capoverso 3
I pareri sull’aumento dell'indennità massima riprendono la posizione espressa in merito alla necessità di legiferare, con tuttavia le eccezioni menzionate al precedente capitolo 3.1.1.
A sfavore della modifica sono stati sollevati diversi argomenti. Il diritto in vigore è considerato adeguato (TG, PLR, UDC, ASA, CP, FER, USI) e il margine
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