Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 11 pagine
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d’apprezzamento di cui dispone il giudice è sufficientemente ampio da far sì che egli disponga solo raramente il limite massimo (ASA, USI). Oltre all’importo dell’indennità, si generano oneri importanti soprattutto per le PMI, quali le spese processuali e il danno all’immagine (FER, USI, USAM). UNISG, in linea di principio favorevole alla modifica, fa notare che al datore di lavoro spetterà l’onere maggiore anche nei casi che si concludono con una transazione, poiché il suo potere di negoziazione sarà indebolito. Il numero delle indennità disposto dal giudice aumenterà
sistematicamente, al contrario di quanto menzionato nel rapporto esplicativo (USI, USC). Rinforzare l’effetto preventivo non è quindi necessario, poiché i datori di lavoro danno la disdetta in buona fede, senza considerare l'indennità più o meno cospicua che potrebbero essere tenuti a pagare (USI). Anche le grandi aziende optano
preferibilmente per un atteggiamento più prudente, poiché si avvalgono di servizi giuridici che le dissuadono dal ricorrere alla disdetta, se questa rischia di essere illecita e il pregiudizio alla loro reputazione le espone a grossi danni (USI). Inoltre, aumentare il limite massimo a 12 mesi di salario non avrebbe comunque un effetto dissuasivo sufficiente su di esse (SwissRetail). La nozione di disdetta abusiva o ingiustificata è ampia, e non vi è motivo per una sanzione così severa (UDC, FER). Sulla stessa linea, alcuni partecipanti temono che il licenziamento con effetto
immediato non sia più pronunciato anche nei casi in cui esso s’impone, poiché comporterebbe rischi finanziari troppo elevati (BL, BS, TG, ASA, USI). Favorevole alla proposta di aumentare il limite massimo, H+ reputa che la nozione di disdetta debba rimanere rigorosa.
Sono state avanzate alcune proposte per limitare gli importi assegnati, che
potrebbero rivelarsi elevati se il numero massimo d’indennità fosse portato a 12 mesi di salario. Perciò, si potrebbe fissare un importo massimo o basarsi sul salario medio (UNIL, UNISG). Si potrebbe pure rinunciare al salario come unità di misura e fissare una somma massima (UNIL).
Sono state avanzate anche proposte per ampliare la protezione. L’aumento del limite massimo dovrebbe indurre i giudici a fissare indennità più elevate, contrariamente a quanto afferma il rapporto esplicativo (I Verdi, PS, USS). L’indennità massima
dovrebbe sempre sanzionare la disdetta per attività sindacali (UNILU). Di norma le 12 mensilità costituiscono il limite massimo, ma dovrebbero poter essere superate in casi eccezionali (PS). Si potrebbe fissare un minimo per l’indennità (UNILU).
Transfair propone un minimo di sei e un massimo di 18 mensilità mentre Tint
propone di portare il massimo a 36 mesi in caso di segnalazione d’irregolarità. Merkl reputa che, in caso di segnalazione, dovrebbero essere previste sanzioni
amministrative o penali. Infine, FR propone di aumentare l’indennità in caso di
licenziamento collettivo (art. 336a cpv. 3 CO) e TI di raddoppiarla.
I risultati della consultazione evidenziano anche gli ostacoli procedurali, che il nuovo Codice di procedura civile (CPC) non ha risolto. La mancanza del diritto alla gratuità nelle cause che riguardano valori litigiosi superiori a 30 000 franchi spinge infatti i salariati ad abbassare le proprie pretese a questo limite e a rinunciare a una parte dell'indennità (BS, TI, GDS). L’azione parziale (art. 86 CPC) è senz’altro possibile, ma crea nuovi inconvenienti procedurali (TI). Le nuove norme del CPC, quali la procedura semplificata fino a 30 000 franchi o l'azione parziale, sono tuttavia accolte favorevolmente (CCTI). L’azione senza quantificare il valore litigioso (art. 85 CPC) renderà probabilmente meno rigida la pratica del Tribunale federale in questo ambito e permetterà al lavoratore di chiedere l’indennità massima (AIHK). Sarebbe
opportuno osservare come i giudici applicheranno la nuova disposizione prima di raddoppiare l’importo massimo.