Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 11 pagine

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generale e per zhaw in maniera accessoria, limitandosi ai motivi che rientrano nel campo della protezione della personalità o dei diritti costituzionali (art. 336 cpv. 1 lett. a e b CO). Merkl propone anche di proteggere il lavoratore che segnala

irregolarità dal rischio di ricevere un certificato di lavoro negativo, o di riceverlo tardivamente.

Si richiedono anche adattamenti del nuovo Codice di procedura civile svizzero (CPC), al riguardo si rimanda alle critiche espresse al capitolo 3.2.2. BS e PS

chiedono che il valore litigioso massimo per l’esonero dalle spese giudiziarie sia aumentato: l’importo massimo dovrebbe essere di almeno 50 000 franchi (PS).

L’articolo 107 CPC dovrebbe inoltre imporre ai giudici di tenere conto, nella

ripartizione secondo equità, del fatto che l’azione è stata accolta in base al principio della domanda (GDS). Attualmente, i giudici, quando giudicano secondo equità,

procedono troppo spesso alla ripartizione delle spese in funzione del fatto che le conclusioni sono state accolte, dissuadendo in questo modo i lavoratori dal

richiedere un’indennità elevata. Il rischio d’incasso delle spese non dovrebbe quindi essere a carico del richiedente, come recita l’articolo 111 CPC (GDS). Infatti,

secondo questa norma, il lavoratore sopporta il rischio d’insolvenza del datore di lavoro.

PS propone di cancellare l’articolo 336b CO.

Sul versante opposto, la protezione dalle disdette è anche considerata troppo ampia. La nozione di disdetta abusiva dovrebbe in questo modo limitarsi ai casi in cui è abusivo il motivo stesso della disdetta, prescindendo in particolare dal modo in cui è pronunciata o da una sproporzione palese degli interessi in questione (CP). La sospensione del termine di disdetta in caso di malattia o d’incidente (art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO) andrebbe applicata solo dal quinto giorno di incapacità lavorativa per evitare gli abusi (FER, USAM). La giurisprudenza riconosce certamente

l’esistenza di un abuso del diritto se l’incapacità lavorativa è molto breve; tuttavia, l'ha ammessa in casi molto rari.