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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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Art. 230 n. 1
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gli infortuni che possono esser cagionati da macchine, oppure, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 231 n. 1 cma 1
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Art. 232 n. 1
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 233 n. 1
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita o un germe pericoloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 234 cpv. 1
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata all’uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 235 n. 1 cma 2, n. 2
1. …
Se l'autore fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.