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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 77 n. 1

1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 80 n. 1 e 2

1. Chiunque, essendo in stato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con una multa.

2. Abrogato

Art. 81 cpv. 3 terzo periodo

3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 82 cpv. 4

4 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 83 cpv. 3

3 In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 89 cpv. 1

1 Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 94 cpv. 3

3 Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l’arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 101 cpv. 1 e 3

1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

3 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena l'autore.

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