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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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3. L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se
ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine o,
per commettere la rapina ha fatto uso di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa,
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
Art. 134 cpv. 3
3 Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se l'autore ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.
Art. 135 cpv. 2 e 4
2Abrogato
4 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere della truffa.
Art. 137a n. 2
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.
Art. 137b n. 2
2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.
Art. 139 n. 1 cma 1 e n. 2 cma 1
1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe una persona a consegnargli i detti beni o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l’ha resa in altro modo incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2010–......