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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.
Art. 124 n. 2 (nuovo)
2. Se la lesione è grave, l'autore è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 128 cpv. 1
1 Chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 129 cpv. 2 e 3 (nuovo)
2. Se l'autore ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 131 n. 2 - 4
2. Abrogato
3. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.
4. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
Art. 132 n. 1 cma 1, n. 2 - 4
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. Abrogato
2010–......