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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano

per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza,

per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza a fare o a omettere un atto,

per evadere violentemente,

sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 317 n. 2

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 318

Falso 1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente certificato

medico rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato a

essere prodotto all’autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 319

Aiuto alla Il funzionario che presta aiuto all’evasione di un arrestato, di un evasione di

detenuti detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine

dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 320 n. 1 cma 1

1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.