Progetto
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano
per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza a fare o a omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 317 n. 2
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.
Art. 318
Falso 1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente certificato
medico rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato a
essere prodotto all’autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.
Art. 319
Aiuto alla Il funzionario che presta aiuto all’evasione di un arrestato, di un evasione di
detenuti detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine
dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320 n. 1 cma 1
1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.