Progetto
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
Art. 321 n. 1 cma 1
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 321ter cpv. 1, 2 e 4
1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Concerne soltanto il testo francese.
4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto.
Art. 322bis
Mancata1 Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e opposizione
a una 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è pubblica- commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o zione con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, la punibile pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.
2 L'autore è punito con la pena comminata per il reato preliminare, se questa è più mite.
3 Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, il reato di cui al capoverso 1 è punibile solo se la querela è stata sporta.
Art. 325bis, art. 326bis, art. 328, art. 329, art. 330, art. 331 e art. 332
Abrogati
Art. 342 cpv. 1
1 Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui è stato commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora l’autore. Se l’autore non ha dimora in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d’origine. Se l’autore non ha in Svizzera né dimora né luogo d’origine, sono competenti le autorità del luogo dove è stato arrestato.
2010–......