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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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2. Codice penale militare del 13 giugno 19276

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visti gli articoli 60 e 123 della Costituzione federale7,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19188,

Art. 6oc cpv. 2

2Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 73 n. 1 e 1bis (nuovo)

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.

1bis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.

Art. 76 n. 1 e 1bis (nuovo)

1. Chiunque si mette intenzionalmente nelle condizioni di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia,

chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1bis. Chiunque si mette per negligenza nelle condizioni di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

6 RS 321.0

7 RS 101

8 FF 1918 II 241