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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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2. Codice penale militare del 13 giugno 19276
Ingresso
visti gli articoli 60 e 123 della Costituzione federale7,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19188,
Art. 6oc cpv. 2
2Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 73 n. 1 e 1bis (nuovo)
1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,
chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.
1bis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.
Art. 76 n. 1 e 1bis (nuovo)
1. Chiunque si mette intenzionalmente nelle condizioni di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia,
chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis. Chiunque si mette per negligenza nelle condizioni di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.
6 RS 321.0
7 RS 101
8 FF 1918 II 241