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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 165 n. 1 cma 2
1. …
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 166 n. 1
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse, chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 167 n. 1 cma 1
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Art. 168 n. 1
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 169 cpv. 1
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata all’uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 169a
Perturba- 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericomento della
circolazio- lo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle ne pubblica strade, sull’acqua, nell’aria e su rotaia e mette con ciò scientemente
in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
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