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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Se l'autore mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, è pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il numero 2 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.

Art. 170

Abrogato

Art. 171

Perturba- 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in perimento di colo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo pubblici

servizi particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o

dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 171a

Pubblica Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine o un istigazione

a un crimi- delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito ne o alla con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. violenza

Art. 172 n. 2

2. Nei casi di esigua gravità si applica una pena disciplinare.

Art. 176 cpv. 1ter (nuovo) e 3

1ter L'autore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

3 Se fra l’autore e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.

2010–......