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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 177 n. 2 cma 2

2. …

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 178

Denuncia 1. Chiunque denuncia a un capo o a un’altra autorità militare o mendace

civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 179a

Attenua-1 Concerne soltanto il testo tedesco.

zione di

pene

2Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 220 n. 2 cma 2

2. …

Concerne soltanto il testo tedesco.

3. Legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri

Art. 116 cpv. 2

2 Nei casi di lieve entità è pronunciata la multa.

9 RS 142.20

2010–......