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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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Art. 46 Divulgazione di voci false
1 Chiunque, in periodo d’aggravamento della minaccia, esprime o divulga intenzionalmente affermazioni non veritiere o tendenziose riguardanti provvedimenti vigenti o imminenti nel settore dell’approvvigionamento economico del Paese è punito con la multa.
2 Se l’autore ha agito nell’intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 47 cpv. 1, 4 e 5
1 Chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni emanate in virtù degli articoli 27 e 28 è punito con una multa sino a 20 000 franchi.
4 Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una multa.
5 L’azione penale e la pena si prescrivono in cinque anni.
Art. 48 Delitti e crimini contro provvedimenti in caso
d’aggravamento della minaccia
1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a. viola le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23–25 ;
b. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo, non si attiene a una decisione notificatagli o viola un contratto che ha concluso, se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 23-25 o su una disposizione emanata in virtù dei medesimi articoli.
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
Art. 49 rubrica e cpv. 1
Applicabilità del diritto penale amministrativo
1Abrogato