Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il Codice penale svizzero (CP) è entrato in vigore il 1° gennaio 1942. Nei primi 36 anni la Parte speciale del Codice penale è stata riveduta soltanto due volte, mentre nei successivi 32 anni è stata oggetto di 42 revisioni. Queste modifiche avevano motivi diversi. In occasione della prima revisione, oltre a diversi decreti del Consiglio federale emanati nel corso della seconda guerra mondiale, è stato ripreso nel Codice penale un certo numero di disposizioni cantonali. All’origine delle successive revisioni vi sono i mutamenti dei valori e della morale in seno alla società (p. es. per quanto concerne il diritto penale in materia sessuale, l’interruzione di gravidanza e la parità di trattamento concessa alle coppie formate da persone dello stesso sesso), lo sviluppo della tecnica (p. es. in materia di reati contro la sfera segreta o privata, di diritto penale informatico e di diritto penale dei media), la necessità di colmare lacune (p. es. nei reati contro la vita e l’integrità della persona, nel diritto penale patrimoniale e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo), l’adozione di convenzioni internazionali (p. es. in materia di corruzione, riciclaggio di denaro e discriminazione razziale) o la necessità di una revisione totale della Parte generale o di adeguamenti terminologici.
Le disposizioni della Parte speciale del CP non sono state fino ad oggi sottoposte a una revisione totale che tenesse conto della protezione dei beni giuridici e della loro ponderazione. Per questo motivo, nel messaggio del 23 gennaio 20082 sul programma di legislatura 2007-2012, il Consiglio federale ha annunciato che intendeva esaminare la coerenza delle disposizioni penali del diritto federale e l’opportunità di abrogare le disposizioni penali obsolete al fine di realizzare l’obiettivo 5 della legislatura «Prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità». Durante la legislatura in corso, il Consiglio federale intende licenziare un messaggio sulle necessarie modifiche del Codice penale, del Codice penale militare e delle disposizioni penali contenute nelle altre leggi federali (diritto penale accessorio).
Negli ultimi anni l’importanza attribuita dall’opinione pubblica al diritto penale in generale e alle pene e alle sanzioni in particolare è senza dubbio fortemente aumentata. In questo contesto sono stati inoltrati numerosi interventi parlamentari3 che chiedono singole correzioni delle pene, soprattutto di quelle previste per i reati contro la vita e l’integrità della persona, come pure per i reati contro l’integrità sessuale.
Inoltre, con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova Parte generale del CP, sono sorte un certo numero di incongruenze, per esempio in seguito alle pene uniformi ormai previste per i diversi gradi d’illiceità di un reato. A questa situazione, a lungo termine insostenibile e già causa di alcuni problemi, va posto rimedio.
2 FF 2008 597 664.
3 Cfr. p. es. 06.431 Iniziativa parlamentare Aeschbacher dell’11 maggio 2006 «Aumentare la pena per gli omicidi colposi»; 06.482 Iniziativa parlamentare del Gruppo dell’Unione democratica di centro del 12 dicembre 2006 «Violenza carnale. Inasprimento della pena»; 08.3131 Mozione Joder del 19 marzo 2008 «Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale»; 08.3609 Mozione Fiala del 2 ottobre 2008 «Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia»; 09.3417 Mozione Rickli del 30 aprile 2009 «Punire più severamente la violenza sessuale»; 09.3418 Mozione Rickli del 30 aprile 2009 «Punire più severamente la violenza sessuale nei confronti dei bambini al di sotto dei 12 anni». 2010–......