Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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reato mesi prima del parto. Pertanto questa norma va abrogata e il reato va punito secondo gli articoli 111-113 (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale). Va pure abrogata la fattispecie dell’incesto (art. 213) che ha ormai un’importanza marginale; infatti, tra il 1984 e il 2007, in media sono state pronunciate soltanto da tre a quattro sentenze per incesto all’anno. Nella prassi le fattispecie previste negli articoli 187, 188, 189, 190 e 191 (atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) sono sufficienti per infliggere punizioni adeguate ai genitori che abusano di fanciulli e minori. Inoltre, il contenuto dell’articolo 213 manca di coerenza. Appare infatti poco ragionevole limitare la fattispecie di reato alla congiunzione carnale e la cerchia degli autori ai consanguinei. In seguito all’abrogazione della disposizione rimane esente da pena soltanto la congiunzione carnale consensuale tra adulti consanguinei (ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle germani o uterini). Vanno infine abrogate le norme penali relative al servizio militare (p. es. art. 276, 277, 278, 329, 330 e 331) che si applicano soltanto ai civili in tempo di pace; infatti, durante il servizio attivo si applicano le analoghe disposizioni del Codice penale militare. Inoltre, negli ultimi quaranta anni, sono state pronunciate soltanto un numero esiguo di sentenze fondate su queste disposizioni.
1.5 Reati contro l’integrità sessuale
Non è possibile soddisfare tutte le attuali richieste di modifica delle pene, per esempio per quanto concerne le pene previste per i reati contro l’integrità sessuale. Non possono in particolare essere soddisfatte la richiesta di introdurre una pena minima per il reato previsto nell’articolo 187 (atti sessuali con fanciulli) e quella di inasprire la pena minima comminata nell’articolo 190 (violenza carnale).
Nel diritto penale sessuale riveduto ed entrato in vigore il 1° ottobre 1992 è stato istituito un sistema progressivo per il perseguimento penale dei reati sessuali. Le fattispecie previste negli articoli 187-193 proteggono due beni giuridici diversi: gli articoli 187 e 188 (atti sessuali con persone dipendenti) proteggono lo sviluppo sessuale dei minori contro eventuali turbe. Gli articoli 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) proteggono invece l’autodeterminazione sessuale.
Nell’articolo 187 non è opportuno fissare una pena minima per i motivi esposti qui di seguito. Come gli articoli 188, 189 e 191-193, questa norma concerne numerosi atti sessuali. Da una parte, sono considerati atti sessuali la congiunzione carnale e la penetrazione orale e anale; d’altra parte, per soddisfare la fattispecie può bastare un bacio con la lingua o un breve palpeggiamento dei genitali di un fanciullo attraverso i vestiti. Introdurre una pena minima potrebbe portare i giudici a dare una nuova definizione della nozione di atto sessuale e a sanzionare soltanto gli abusi di gravità media e quelli gravi. La grande varietà di questi atti sessuali non permette di istituire categorie con sanzioni diverse. Va pure tenuto presente che la fattispecie