Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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questi casi occorre rinunciare a una pena minima oppure trasformarla in una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere o in una pena detentiva di tre mesi;
- deve esservi un rapporto ragionevole tra la pena minima e la pena massima;
- le pene pecuniarie massime di 30 o 90 aliquote giornaliere vanno aumentate a
180 aliquote giornaliere o trasformate in pene detentive fino a sei mesi. Queste pene sono infatti previste per delitti di scarsa gravità che non devono però essere trasformate in contravvenzioni;
- la differenza tra la comminatoria penale per la commissione intenzionale di un
reato e la comminatoria penale per la commissione colposa va fondata sul diverso grado di illiceità, fermo restando che le differenze importanti vanno comunque evitate se sono inadeguate;
- diverse disposizioni potestative accordano al giudice un grande margine di
apprezzamento: egli può non soltanto decidere se considerare grave un determinato danno o ritenere poco grave un singolo caso (apprezzamento della fattispecie), il che già implica un’incertezza, ma anche decidere se per il reato in questione vuole infliggere una pena più o meno severa (apprezzamento della conseguenza giuridica). Ciò può ledere la certezza del diritto, in particolare perché l’imputato non può facilmente prevedere se il giudice deciderà di applicare la fattispecie qualificata o quella privilegiata e perché questa decisione si ripercuote poi sulla pena. Pertanto le disposizioni potestative in cui occorre procedere sia all’apprezzamento della fattispecie sia all’apprezzamento della conseguenza giuridica sono mutate in disposizioni imperative, a meno che comminino una pena detentiva a vita;
- la nuova Parte generale del CP non ha abrogato tutte le multe comminate per
crimini e delitti. Di regola, esse sono previste per i casi poco gravi. Essendo comminate da disposizioni potestative, il reato rimane un crimine o un delitto anche nei casi in cui è punito con una multa5. Occorre inoltre rilevare che secondo l’articolo 48a CP l’importo massimo delle multe comminate per crimini e delitti era di 40 000 franchi, mentre l’importo massimo previsto dal diritto vigente ammonta soltanto a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1). Questi reati vanno d’ora innanzi puniti con pene detentive fino a sei mesi o pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere, chiarendo così che si tratta di delitti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3, a meno che, dopo questo inasprimento, un caso poco grave possa essere sussunto sotto la fattispecie di base che non prevede una pena minima.
Infine è rimessa in questione la punibilità di diversi atti che sono attualmente considerati illeciti dalla legge. A tal fine sono considerati sia i mutati valori morali della società sia le statistiche delle sentenze penali. Vi sono disposizioni penali che contengono precisazioni superflue o il cui campo d’applicazione si sovrappone a quello di altre norme penali. A volte un determinato comportamento rimane punibile anche dopo l’abrogazione della norma obsoleta o superflua che lo aveva finora sanzionato, essendo punito in tutto o in parte da altre disposizioni.
5 Vedi DTF 125 IV 74 per quanto concerne la situazione giuridica prima dell’entrata in vigore della nuova PG CP.