Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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1.2 Protezione dei beni giuridici

Il diritto penale permette la convivenza libera e pacifica dei cittadini e tutela l’insieme dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. In sintesi, il compito del diritto penale consiste nel proteggere i beni giuridici, fermo restando che per «bene giuridico» si intende l’insieme delle circostanze e delle finalità necessarie al libero sviluppo dell’individuo, alla realizzazione dei suoi diritti fondamentali e al funzionamento di un ordinamento statale fondato su questa idea4. Tenuto conto del principio della proporzionalità, il legislatore dovrebbe, per quanto possibile, impiegare il diritto penale soltanto in ultima ratio (ultimo mezzo). La lesione di un bene giuridico dovrebbe essere sanzionata da una pena soltanto se il diritto civile o il diritto amministrativo non garantiscono una protezione sufficiente. Da ciò risulta il carattere frammentario del diritto penale, che non deve perseguire ciascun comportamento moralmente reprensibile, ma punire unicamente i comportamenti che il legislatore considera particolarmente dannosi per la società.

L’evoluzione tecnica degli ultimi decenni, in particolare nell’ambito dell’elettronica, come pure il mutamento delle concezioni morali e gli impegni di diritto internazionale hanno portato all’adozione di numerose nuove fattispecie penali e, in parte, anche alla necessità di proteggere nuovi beni giuridici come per esempio il bene giuridico informatico.

Inoltre, il pubblico e le sfere della politica pretendono sempre più frequentemente di risolvere i problemi sociali adottando nuove fattispecie o comminando pene più severe. Non è però sicuro che un tale impiego del diritto penale riesca a garantire una protezione «giusta» e proporzionale dei beni giuridici. Se dà eccessiva importanza alla prevenzione generale, il legislatore rischia di adottare norme penali che contengono pene troppo severe rispetto a quelle previste nel diritto vigente e rispetto all’illecito commesso. Si tratta in definitiva di correlare la pena comminata con il valore del bene giuridico protetto o con il carattere reprensibile del comportamento sanzionato. Gli squilibri che insorgono se tale non è il caso devono essere corretti o per lo meno limitati a un minimo assoluto.

1.3 Principi generali

I seguenti principi generali devono fungere da punto di riferimento per la Parte speciale del CP:

- è opportuno rinunciare a iscrivere nella legge pene minime che limitano

l’apprezzamento del giudice e possono portare a risultati iniqui. Ciò malgrado non è possibile rinunciarvi completamente perché costituiscono uno strumento con cui il legislatore può sottolineare il carattere punibile di un reato, che sia qualificato o no. La legge dovrebbe contenere soltanto pene minime che siano comprensibili e ragionevoli. Sono perciò soppresse le pene pecuniarie di 30 aliquote giornaliere, perché non appare materialmente giustificato limitare l’apprezzamento del giudice per reati la cui gravità supera di poco la media. In

4 Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4° ed., Monaco 2006, § 2 n. 7