Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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L’avamprogetto propone inoltre alcuni adeguamenti terminologici, come la sostituzione del termine «Richter» (giudice) con il termine «Gericht» (tribunale) e l’impiego uniforme dell’espressione «von einer Strafe absehen» nella versione tedesca e la sostituzione del termine «colpevole» con «autore» (tranne in alcuni articoli in cui per coerenza interna si è mantenuto «colpevole») nella versione italiana. I diversi capoversi o numeri di un articolo che contengono comminatorie penali identiche in seguito alla modifica della Parte generale del Codice penale o a causa delle modifiche delle pene proposte dal presente avamprogetto sono riuniti in un solo capoverso o numero con interventi di ordine redazionale.
1.4 Punti principali della revisione
L’attuale avamprogetto non si prefigge di rifondare completamente la Parte speciale del CP né il sistema delle sanzioni. Il diritto penale vigente dispone di strumenti differenziati per sanzionare i reati e concede il necessario margine all’apprezzamento del giudice. L’avamprogetto suggerisce di adeguare le sanzioni previste in varie disposizioni apportandovi le modifiche specifiche che appaiono necessarie e ragionevoli.
L’opinione pubblica e le cerchie della politica criticano soprattutto le pene previste per i reati contro la vita e l’integrità della persona, per i reati sessuali, come pure le pene comminate per gli atti di violenza (giovanile) e per i reati commessi in banda. Nel presente contesto questi ambiti sono pertanto esaminati con particolare attenzione. È pure affrontata la problematica del crescente senso di insicurezza che colpisce ampie fasce della popolazione nei luoghi pubblici.
Per l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi (art. 117 e art. 125 cpv. 2) le pene detentive massime vanno aumentate da tre a cinque anni, anche per eliminare le discussioni sulla difficile distinzione tra negligenza consapevole e dolo eventuale. Per quanto concerne le lesioni gravi intenzionali (art. 122), tenuto conto delle serie conseguenze patite dalla vittima, la pena detentiva minima va fissata a due anni. Per l’esposizione a pericolo della vita (art. 129) va invece introdotta una pena detentiva minima di sei mesi, mentre per la rissa (art. 133) va comminata la stessa pena che per l’aggressione (art. 134). I numeri 1 e 2 dell’articolo 140 (rapina) vanno riuniti in un solo numero che preveda una pena detentiva minima aumentata a un anno. L’avamprogetto propone inoltre di rendere obbligatorio l’aggravamento della pena per i reati sessuali collettivi (art. 200).
Il presente avamprogetto suggerisce inoltre di abrogare diverse norme. Vi sono casi in cui l’abrogazione di una disposizione penale fa sì che per un comportamento non sia più prevista alcuna pena perché, anche tenuto conto dello scarso numero di sentenze penali pronunciate in base a tale disposizione, ne è venuta meno la necessità. L’abrogazione di una disposizione penale non esenta necessariamente da ogni pena un comportamento finora considerato punibile: esso può infatti essere punito da altre disposizioni. Per quanto concerne l’infanticidio occorre rilevare che oggi una partoriente nubile si trova in una situazione sociale e finanziaria fondamentalmente diversa da quella in cui poteva trovarsi nel momento in cui è stato adottato l’articolo 116. Suscita peraltro disagio il fatto che la disposizione sull’infanticidio sia applicata anche nei casi in cui la donna incinta aveva deciso di commettere il