Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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UNIFR respinge la modifica della disposizione poiché restringe il margine d’apprezzamento del giudice.
1.62. Articolo 229 capoverso 1 Violazione delle regole dell’arte edilizia
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Chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Il Centre Patronal si dice esplicitamente contrario all’aumento della pena massima. Il fatto che attualmente i giudici pronuncino pene detentive notevolmente inferiori alle pene massime previste dal diritto vigente (in media tre mesi di pena detentiva) è un argomento a sfavore dell’aumento della pena massima.
UNIFR respinge la modifica della disposizione. Il problema della medesima pena per il reato commesso intenzionalmente e quello per negligenza potrebbe essere risolto anche nell’altra direzione, ossia riducendo la pena del capoverso 2. La proposto di modifica non è motivata in modo oggettivo.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
1.63. Articolo 230 numero 1 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gli infortuni che possono esser cagionati da macchine, oppure, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
CP e UNIFR respingono l’aumento della pena massima per i motivi esposti in merito all’articolo 229 AP-CP.
L’USI raccomanda di riflettere ancora una volta sull’aumento della pena, tanto più che per questi reati si pronunciano di regola pene detentiva sino a 90 giorni. La condanna a una pena nettamente al di sotto della pena massima, fa sì che il reato stesso potrebbe essere ritenuto di poco conto.
1.64. Articolo 231 numero 1 comma 1 Propagazione di malattie dell‘uomo
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
CFPA e Groupesida ritengono preoccupante che l’articolo 231 venga mantenuto nella versione attuale. L’articolo è applicato in modo arbitrario e non nel senso voluto dal programma svizzero per combattere l’Aids e altre infezioni trasmesse mediante atto sessuale. È discutibile e non auspicata soprattutto la punizione di persone sieropositive che hanno rapporti sessuali non protetti con partner informati e consenzienti. In tale contesto la CFPA osserva che la punibilità della trasmissione dell’HIV può pregiudicare i programmi di prevenzione, poiché la responsabilità viene addossata esclusivamente alla persona affetta da AIDS. È pertanto del parere che l’attuale articolo 231 sia controproducente sotto il profilo della prevenzione e ingiusto dal punto di vista dei diritti umani. Infine tale problematica e l’elevato numero di condanne per «propagazione di malattie dell’uomo» produce un’immagine negati-