Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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nel caso dell’articolo 240. L’argomento dell’«energia criminale» è invece decisivo e va applicato nell’ambito della commisurazione della pena.
1.74. Articolo 241 Alterazione di monete
Abrogato
Cfr. i commenti in merito all’articolo 240 AP-CP.
1.75. Articolo 242 Messa in circolazione di monete false
1
Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2
Abrogato
NW e OW sono contrari all’aumento della pena massima. Non è chiaro perché il reato di cui all’articolo 244 CP debba essere punito con una pena notevolmente più mite rispetto a quella prevista dall’articolo 242. Rispetto ad altri reati per i quali è prevista la stessa pena massima
– in particolari quelli contro la vita e l’integrità fisica – il reato dell’articolo 242 appare meno grave.
Capoverso 1
UNIFR respinge la modifica dell’articolo 242 e osserva che benché gli articoli 240 e 242 CP proteggano lo stesso bene giuridico, l’autore del reato di cui all’articolo 240 fa uso di un’energia criminale particolarmente elevata, per cui attualmente tale articolo prevede giustamente una pena maggiore. Inoltre, secondo una recente decisione del Tribunale federale (DTF 133 IV 260) vi è concorso proprio; l’aumento della pena in entrambe le disposizioni avrebbe ripercussioni fatali nei casi in cui l’autore falsifica il denaro e in seguito lo mette in circolazione, poiché in combinazione con l’articolo 49 capoverso 1 CP potrebbe in futuro essere condannato a una pena massima pari a 15 anni di pena detentiva.
UNILU raccomanda di riesaminare la pena massima di 10 anni e verificare se non sia sufficiente una pena massima più esigua.
Capoverso 2
SO e PS sono contrari all’abrogazione del capoverso 2 e osservano che il comportamento contemplato da tale capoverso dovrebbe essere punito con una pena minore rispetto alla figura di reato di base. Secondo SO l’abolizione a favore del mero margine d’apprezzamento del giudice non appare opportuna. Il capoverso 2 si giustifica proprio a causa dell’aumento della pena massima nel capoverso 1. Il PS ritiene che una pena più mite, come quella prevista dall’attuale capoverso 2, è possibile anche con il nuovo capoverso 1; tuttavia con un capoverso 2 separato il legislatore lancerebbe un segnale più chiaro.
Anche UNIFR è contraria all’abrogazione del capoverso 2 e osserva che si ignora il fatto che la caratterizzazione specifica di un reato nella legge non viene a cadere soltanto perché il suo quadro sanzionatorio corrisponde a quello della figura di reato di base – il che d’altronde, con la prevista modifica della pena massima, non sarebbe più il caso.
UNILU ritiene che la clausola del capoverso 2 dovrebbe essere mantenuta, poiché il comportamento di chi sin dall’inizio intende mettere in circolazione il denaro falso si distingue da quello di chi ha ricevuto il denaro da un terzo come genuino o inalterato e intende rimetterlo in circolazione per evitare una perdita. In questo secondo caso sarebbe appropriata una pe-