Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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prevedere una multa e deve pronunciare una pena pecuniaria o una pena detentiva.
1.58. Articolo 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
1
Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati a uso delittuoso è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
2
Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati a uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3
Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
UNIFR respinge la modifica della disposizione.
1.59. Articolo 226bis capoverso 1 Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti
1
Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
SH Justiz e ASM sono contrari all’introduzione di una pena minima.
Anche UNIFR respinge la modifica della disposizione. Il fatto che il reato per negligenza del capoverso 2 sia punito con una pena detentiva sino a cinque anni, non significa che nel capoverso 1 debba per forza essere introdotta una pena minima. Vi sono invece altrettanti motivi validi per ridurre a tre anni di detenzione la pena massima per il reato commesso per negligenza; tanto più che i reati commessi per negligenza sono in generale considerati delitti.
1.60. Articolo 227 numero 1 comma 2 Inondazione. Franamento
1. …
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
AG e SO respingono la modifica per i motivi esposti in merito agli articoli 223 e 224 AP-CP.
1.61. Articolo 228 numero 1 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse, chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.