Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 55Fedlex · Rapporto sui risultati
va della Svizzera nel confronto internazionale. Groupesida osserva che piuttosto che sulla punizione, l’accento dovrebbe essere posto sull’informazione delle persone coinvolte (sia sieropositive che non).
UNIFR respinge l’abrogazione della pena minima, poiché in considerazione dell’aumento della pena minima dell’articolo 235 CP l’abrogazione non appare né appropriata né plausibile.
1.65. Articolo 232 numero 1 Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
ZH giudica poco plausibile che la disposizione protegga soltanto gli animali domestici e non quelli selvaggi.
UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che di fatto significa un inasprimento della pena per i casi attualmente contemplati dall’articolo 232 numero 1 comma 1.
1.66. Articolo 233 numero 1 Propagazione di parassiti pericolosi
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita o un germe pericoloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che di fatto significa un inasprimento della pena per i casi attualmente contemplati dall’articolo 233 numero 1 comma 1.
1.67. Articolo 234 capoverso 1 Inquinamento di acque potabili
1
Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata all’uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
UNIFR è contraria alla modifica della disposizione poiché restringe il margine d’apprezzamento del giudice.
1.68. Articolo 235 numero 1 comma 2 e numero 2 Fabbricazione di foraggi nocivi
1. …
Se l'autore fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.
SO osserva che in altre disposizioni l’avamprogetto prevede la reintroduzione di pene detentive di breve durata, per cui anche nel caso dell’articolo 235 numero 1 andrebbe prevista, per motivi di coerenza, una pena minima pari a tre mesi di detenzione o a una pena pecuniaria di almeno 90 aliquote giornaliere. Vista il nesso oggettivo e la comminazione della medesima pena, si imporrebbe un’unificazione delle figure di reato degli articoli 235 e 236 CP.
ZH ritiene che per motivi inerenti all’effetto preventivo dovrebbe essere mantenuto l’obbligo di pubblicare la sentenza.