Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 56Fedlex · Rapporto sui risultati

SH Justiz e ASM respingono la proposta di modifica dell’articolo 235 numero 1 capoverso 2.

UNIFR respinge l’aumento della pena minima dell’articolo 235 numero 1 comma 2 e l’aumento della pena dell’articolo 235 numero 2. Il numero 1 comma 1 è contraddittorio, poiché da una parte il rapporto esplicativo afferma che rispetto a oggi, nel passato molte più persone dipendevano dai foraggi e dalla loro qualità, mentre, dall’altra, la pena minima è triplicata. Inoltre, non si capisce perché invece di aumentare la pena del numero 2 non sia ridotta quella del numero 1, visto che secondo il rapporto esplicativo la disposizione non ha più l’importanza che aveva un secolo fa.

1.69. Articolo 236 capoversi 1 e 2 Commercio di foraggi adulterati

1

Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali o artificiali che egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

SO osserva che si imporrebbe un’unificazione delle figure di reato degli articoli 235 e 236 CP, tanto più che le due disposizioni prevedono le stesse pene e sono oggettivamente connesse.

UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che in merito al capoverso 2 il rapporto esplicativo sostiene che l’entità delle pene previste nel capoverso 1 è adeguata e la differenza con la pena prevista nel capoverso 2 è eccessiva, senza tuttavia addurre una motivazione. Non è quindi chiaro perché invece di aumentare la pena del capoverso 2 non sia ridotta quella del capoverso 1.

Titolo nono: Dei crimini e dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

1.70. Articolo 237 numero 1 Perturbamento della circolazione pubblica

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua, nell’aria e su rotaia e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, è pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

SH, SH Justiz e ASM respingono la modifica della disposizione poiché di fatto introduce una pena minima.

Centre Patronal ritiene che non vi sia motivo di prevedere pene divergenti per i reati contemplati dagli articoli 237 e 238 CP. L’unificazione di tali articoli va tuttavia respinta, poiché al contrario dell’articolo 238, l’articolo 237 non prevede come caratteristica della figura di reato la messa in pericolo della proprietà altrui e quindi unendo i due articoli si estenderebbe il campo d’applicazione dell’articolo 237. Inoltre, l’attuale articolo 238 capoverso 2 contempla autori che agiscono per negligenza mettendo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui. Non si vede perché questa eventualità debba essere abolita. Infine, l’aumento della pena massima a dieci anni detenzione è sproporzionato rispetto alle pene pronunciate in media dai giudici per i reati di cui agli articoli 237 e 238 (pena detentiva sino a cinque mesi).

UNIFR ritiene che il nuovo articolo 237 costituisca un notevole inasprimento della pena attualmente prevista dall’articolo 237 numero 1 comma 1, poiché la pena massima è più che