Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 52Fedlex · Rapporto sui risultati
1.55. Articolo 223 numero 1 comma 2 Esplosione
1. …
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
AG respinge la modifica della disposizione e critica che l’esplosione che causa soltanto un danno di lieve importanza è considerato solo un delitto; tanto più che secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza il trattamento privilegiato di cui al numero 1 comma 2 è applicabile anche alla fattispecie di base di cui al numero 1 comma 1. Il trattamento privilegiato andrebbe pertanto abrogato oppure sostituito dalla riduzione a una pena detentiva minima di sei mesi di pena detentiva nel caso della fattispecie non qualificata. Nel caso di un reato di messa in pericolo è inoltre discutibile fondarsi sul fatto che le conseguenze siano di lieve importanza.
SO ritiene immotivata la restrizione del margine d’apprezzamento del giudice e osserva che tale restrizione potrebbe condurre spesso a un risultato controproducente. Proprio nei casi in cui l’autore ha agito in modo estremamente pericoloso, mettendo ad esempio consapevolmente in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone, le pene pronunciate sono spesso notevoli. Anche se le conseguenze o i danni dell’atto non fossero gravi, ciò non significa che una pena sino a tre anni di detenzione o una pena pecuniaria sarebbero comunque adeguate. Occorre invece dare al giudice la possibilità di pronunciare la pena massima, se lo richiede la colpa dell’autore.
UNIFR respinge la modifica.
1.56. Articolo 224 capoverso 2 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
2
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
BE ritiene appropriata la modifica della disposizione.
AG e SO respingono la modifica per i motivi esposti in merito all’articolo 223 AP-CP.
UNIFR respinge la modifica.
1.57. Articolo 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
1
Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque, per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il Centre Patronal respinge l’abrogazione dell’attuale capoverso 2, che prevede la possibilità di pronunciare una multa nei casi poco gravi, e osserva che il reato e la pena previsti dal nuovo capoverso 2 sono già previsti nel capoverso 1. Non ritiene pertanto opportuno abrogare il capoverso 2 attualmente in vigore.
UNIFR respinge la modifica e osserva che con l’abrogazione dell’attuale capoverso 2 la pena minima per i casi poco gravi viene aumentata, poiché il giudice non ha più la possibilità di