Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 59Fedlex · Rapporto sui risultati
na detentiva di tre anni o una pena pecuniaria.
1.76. Articolo 243 capoverso 2 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
2
La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.
Il PS respinge la modifica della disposizione. Non è chiaro perché una persona debba essere punita con una pena detentiva sino a sei mesi se ha agito per negligenza e senza fine di falsificazione. Se la differenza tra la pena per il reato intenzionale e quella per il reato per negligenza dovesse rivelarsi troppo grande, sarebbe più appropriata una riduzione della pena prevista dal capoverso 1.
UNIFR critica la modifica della pena e ritiene che non è possibile misurarne l’adeguatezza. Quest’ultima costituisce quindi un argomento del tutto inappropriato per la modifica di una disposizione.
1.77. Articolo 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false
1
Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Abrogato
UNIFR rifiuta la modifica della disposizione. L’affermazione secondo cui il criterio quantitativo non sia pertinente per le altre figure di reato del Titolo decimo va piuttosto intesa come indizio che in tali casi si può tenere conto di un maggiore grado di illecito mediante la commisurazione della pena. Soprattutto se si considera che la pena detentiva è di regola di uno o due mesi e che la pena massima finora pronunciata è di due anni di detenzione. Il criterio quantitativo non costituisce tuttavia in nessun modo un indizio che sia necessario un aumento della pena massima.
1.78. Articolo 245 Falsificazioni di valori di bollo ufficiali
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati, contraffà o altera valori di bollo ufficiali, segnatamente francobolli o marche da bollo o da tassa,
chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L'autore è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato in Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punibile nello Stato in cui è stato compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati o annullati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
GE e UNIGE ritengono che il numero 1 comma 4 possa essere abrogato, poiché tale situazione è già contemplata dall’articolo 6 CP.
UNIFR è contraria alla modifica della disposizione. Vista la durata media delle pene detentive pronunciate, che è nettamente al di sotto dei trenta giorni, le pene attualmente previste sono sufficienti per punire conformemente alla loro gravità tutti i casi contemplati dall’articolo 245.