Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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sposizione, ma è favorevole all’abolizione del capoverso 2.
Il PPD ritiene che l’abolizione dell’articolo 263 richieda una valutazione approfondita delle conseguenze pratiche. Per ragioni inerenti alla politica in materia di criminalità il PLR è favorevole al mantenimento della disposizione (cosiddetto «binge drinking») e rinvia al principio secondo cui chiunque è tenuto a impedire che si avveri un rischio da lui creato.
Il Centre Patronale è contrario all’abrogazione dell’articolo 263, che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale dovrebbe essere trasferito nella Parte generale del Codice penale, tra gli articoli 10-12 CP.
CAIS ritiene che l’abrogazione dell’articolo 263 non rientri in un progetto teso ad armonizzare le pene.
UNIFR respinge la modifica. L’articolo 263 risponde a un’esigenza della politica in materia di criminalità di cui il legislatore ha tenuto consapevolmente conto a discapito del principio della colpa. La Germania e l’Austria applicano un disciplinamento analogo. In Francia e in Italia l’ubriachezza colposa non è considerata un motivo di irresponsabilità.
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
1.87. Articolo 266bis capoverso 2 Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
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Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno.
OW respinge l’abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. Tali modifiche sono contrarie alle attuali tendenze internazionali e sociali.
UNIFR respinge la modifica.
1.88. Articolo 268 Rimozione di termini di confine pubblico
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine o altro contrassegno del confine della Confe-derazione, d’un Cantone o d’un Comune è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
OW respinge l’abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. TI respinge la modifica.
1.89. Articolo 270 Offese agli emblemi svizzeri
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da un’autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
OW respinge l’abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. TI respinge la modifica.
Il TPF ritiene che motivare l’abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un’arma a doppio taglio.