Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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1.79. Articolo 246 Falsificazione di marche ufficiali
Chiunque, al fine di usarle come genuine o inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall’autorità a un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini o inalterati segni di detto genere con-traffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
UNIFR è contraria all’aumento della pena massima. Non è opportuno adeguare la pena dell’articolo 246 a quella dell’articolo 248 CO, tanto più che in quanto lex specialis l’articolo 248 CP prevale sull’articolo 246. Inoltre, il rapporto non fornisce nessun argomento che giustifichi la comparabilità degli atti contemplati dall’articolo 246 e quelli dell’articolo 248 CP.
UNILU osserva che nell’avamprogetto manca il titolo marginale.
1.80. Articolo 247 comma 2 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Abrogato
CP critica l’abrogazione ed è del parere che il comportamento descritto nel comma 2 non sia contemplato dagli articoli 240, 241 e 245 CP, poiché punisce soltanto l’uso illegittimo di strumenti per la fabbricazione di monete, banconote o valori di bollo ufficiali e non l’uso illegittimo del denaro stesso. Sarebbe ipotizzabile un concorso, anche se l’autore dovesse rientrare nella categoria contemplata dall’articolo 312 CP.
1.81. Articolo 250 Monete, bolli di valore esteri e marche ufficiali dell‘estero
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca, valori ufficiali di bollo e marche ufficiali esteri.
Nessuna osservazione.
Titolo undicesimo: Della falsità in atti
1.82. Articolo 251 numero 2 Falsità in documenti
Abrogato
SO è favorevole all‘abrogazione, poiché l’ultima revisione della PG CP ha reso la disposizione superflua.
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
1.83. Articolo 259 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine o un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
UNILU è favorevole all’unificazione dei due capoversi. In tal modo il capoverso 1bis entrato in vigore il 1° gennaio 2011 può essere trasformato in capoverso 2.