Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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UNIFR è contraria alla modifica poiché con il nuovo tenore non è chiaro se siano contemplati tutti i crimini o soltanto quelli implicanti atti di violenza contro persone o cose.

1.84. Articolo 260ter numero 2 Organizzazione criminale

2. Il giudice può attenuare la pena (Art. 48a) se l’autore si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione.

Nessuna osservazione.

1.85. Articolo 260quater Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

Chiunque, vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

UNILU è favorevole alla riduzione della pena massima a tre anni di detenzione e all’abrogazione della clausola di sussidiarietà.

SO è contrario alla riduzione della pena massima.

Il PPD ritiene che un’eventuale abrogazione degli articoli 260quater, 275bis, 275ter e 276 CP vada valutata con ponderazione. Le disposizioni costituiscono tentativi storicamente consolidati di affrontare con i mezzi del diritto penale le minacce della sicurezza interna e esterna della Svizzera da parte di gruppi violenti ed estremisti nazionali o da parte di altri Stati, nonché l’inasprimento delle tensioni internazionali. È nella natura di siffatte disposizioni che siano raramente applicarle o se sono applicate comportano pene molto esigue. Sono tuttavia degli strumenti a disposizione dello Stato democratico, che in situazioni critiche deve poter avvalersi di questi mezzi di difesa del diritto penale. Le modifiche proposte andrebbero quindi riesaminate tenendo conto di possibili situazioni estreme.

UNIFR è del parere che una pena massima di tre anni sia ancora troppo elevata. È inoltre dubbio che, dopo l’abrogazione della clausola di sussidiarietà, la delimitazione dell’articolo 260quater rispetto alla complicità sia più chiara o disciplinata in modo più adeguato. Sarebbe invece opportuno un adeguamento del titolo marginale, poiché non si tratta di una messa in pericolo diretta della sicurezza pubblica, bensì di un comportamento che contribuisce alla commissione di un reato.

1.86. Articolo 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

Abrogato

BS, LU, SH e VD sono favorevoli all‘abrogazione.

Il PS è in linea di massima favorevole all’abrogazione, ma aggiunge che sarebbe interessante sapere quali casi realmente avvenuti e puniti in virtù del presente articolo andrebbero in futuro esenti da pena.

UNILU approva l’abrogazione della disposizione, poiché è contraria al principio della colpa.

JU, SG e ZH chiedono di mantenere la disposizione. SO è contraria all’abrogazione della di-