Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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motivi cfr. art. 276 AP-CP).

1.94. Articolo 278 Turbamento del servizio militare

Abrogato

BS, SH, SH Justiz e ASM sono favorevoli all’abrogazione della disposizione.

OW e VD raccomandano di mantenere l’articolo 278. ZH respinge la modifica (per i motivi, cfr. art. 275bis AP-CP). L’articolo 278 contempla i civili che impediscono a un membro dell’esercito di eseguire i suoi obblighi. Un membro dell’esercito dovrebbe essere protetto nell’esecuzione dei suoi obblighi, anche se l’importanza della disposizione nella prassi appare esigua. Anche TI respinge l’abrogazione della disposizione.

Il TPF ritiene che motivare l’abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un’arma a doppio taglio.

Centre Patronal e UNIFR sono contrari all’abrogazione della disposizione. Il TMC chiede di rinunciare del tutto all’abrogazione di disposizioni penali del CP con riferimenti militari (per i motivi, cfr. art. 276 AP-CP).

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

1.95. Articolo 282 numero 2 Frode elettorale

2. Se l'autore ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

UNIFR respinge la modifica. Vi è già una graduazione delle pene nei numeri 1 e 2 e quindi non è chiaro perché si debba procedere a un ulteriore inasprimento.

1.96. Articolo 283 Violazione del segreto del voto

Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

UNIFR respinge la modifica poiché ritiene che l’articolo 283 garantisca una protezione più ampia rispetto all’articolo 179 CP.

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

1.97. Articolo 285 numero 2 comma 2 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

2. …

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

SO osserva che in altre disposizioni penali l’avamprogetto prevede la reintroduzione della pena detentiva di breve durata, per cui, per motivi di coerenza, anche nell’articolo 285 andrebbe prevista come pena minima una pena detentiva non inferiore a tre mesi o una pena