Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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I. Introduzione

Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una consultazione in merito alla modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio). Le modifiche proposte perseguono l'obiettivo principale di ridimensionare le pene pecuniarie, sopprimendone la priorità rispetto alle pene detentive ed eliminando la possibilità di sospenderle condizionalmente. Questo cambiamento comporta un aumento delle pene detentive di breve durata pronunciate senza condizionale. Inoltre, il lavoro di pubblica utilità non sarà più considerato un tipo di pena a se stante, ma una modalità di esecuzione. Anche la sorveglianza elettronica verrà prevista dalla legge come modalità di esecuzione.

Alla procedura di consultazione sono stati invitati i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, il Tribunale federale e altre autorità giudiziarie federali interessate, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, nonché 30 altre organizzazioni, istituzioni e privati. La consultazione si è conclusa il 30 ottobre 2010.

Hanno espresso il proprio parere 25 Cantoni, 7 partiti politici, 6 associazioni mantello, un'autorità giudiziaria della Confederazione e 17 organizzazioni, istituzioni e privati. Hanno inoltre preso posizione 8 partecipanti (organizzazioni, istituzioni e privati) che non erano stati consultati ufficialmente. Hanno rinunciato espressamente a sottoporre il proprio parere la SIC Svizzera, l'USI, l'USC, la Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera, il TF e il TMC.

II. Panoramica dei risultati della consultazione

1. Cronologia e obiettivi della revisione

Le attuali disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) concernenti il diritto sanzionatorio sono in vigore dal 1° gennaio 2007. I pertinenti lavori preliminari sono stati avviati già nel 1983, con l'obiettivo di ristrutturare e di differenziare il sistema delle sanzioni2. Si intendeva eliminare la pena detentiva di breve durata – fino a sei mesi – sostituendola con la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità3. Il 13 dicembre 2002 le Camere federali hanno approvato le modifiche della Parte generale del Codice penale (PG-CP)4 e il 21 marzo 2003 le disposizioni analoghe del CPM5. Le critiche apportate già durante la procedura legislativa si sono tradotte in una modifica ancor prima che le nuove disposizioni entrassero in vigore. Tra gli altri, gli articoli 42 CP e 36 CPM sono stati integrati da un capoverso 4, che autorizza il giudice a infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa6. Questa possibilità è stata introdotta per tener conto delle critiche secondo cui la revisione prevista avrebbe reso più difficile pronunciare sanzioni eque per i reati per i quali non é chiaro se si tratti di contravvenzioni o di delitti.

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute, le critiche rivolte al nuovo sistema sanzionatorio non sono diminuite. Diverse novità sono state messe in dubbio da interventi parlamentari, ma soprattutto anche in sede di perseguimento penale. Si negava per esempio il

2 FF 1999 1669, in particolare pag. 1671.

3 FF 1999 1669, in particolare pag. 1671.

4 FF 2002 7351

5 FF 2003 2438

6 FF 2006 3301