Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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vi17. La revisione ripristinerebbe la situazione prima del 200718. Secondo alcuni partecipanti, le modifiche sono evidenti concessioni alle rivendicazioni politiche del momento o alla pressione mediatica19. Secondo il TPF la nuova revisione è troppo incentrata sulla prevenzione generale. Tuttavia, in termini criminologici non è corroborato che sanzioni più dure costituiscano il migliore strumento di prevenzione della violenza20. È infatti sbagliato ritenere che la repressione possa garantire maggiore sicurezza21. Secondo Giustizia SH, i desideri di rivalsa non devono, in linea di principio, prevalere in una società illuminata, altrimenti sarebbero rimesse in discussione le conquiste dell'attuale diritto penale basato sulla colpevolezza. Le statistiche dimostrano che in Svizzera la criminalità è più o meno stabile da diversi anni22. UNIL e UNINE criticano in particolare la proposta di limitare a due le possibilità sanzionatorie e di restringere il potere discrezionale del giudice. La revisione sembrerebbe infatti avere lo scopo di limitare le funzioni del giudice, in quanto numerosi reati vengono già giudicati nella procedura del decreto d'accusa. Inoltre, in futuro l’autorità esecutiva dovrà poter commutare in lavoro di pubblica utilità o in sorveglianza elettronica gran parte delle pene detentive.

21 partecipanti fanno notare che non sono stati considerati tutti i punti necessitanti di modifiche23. Secondo LU e SG, a questo punto andrebbero colmate tutte le lacune criticate, per mettere a tacere le richieste di modifiche.

3. Le principali riserve

La maggior parte delle proposte di modifica sono accolte favorevolmente. Hanno riscosso molti consensi la reintroduzione della pena detentiva di breve durata (art. 40 AP-CP e 34 AP-CPM; abrogazione degli art. 41 CP e 34a CPM)24 e le modifiche concernenti il lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 lett. c e cpv. 4, 37-39 e 79a AP-CP, art. 30 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 nonché 31-33 AP-CPM)25. Raccolgono voti favorevoli anche il ridimensionamento della pena pecuniaria (art. 34 cpv. 1 e 2, 42 e 43 AP-CP, art. 28 cpv. 1 e 2, 36 e 37 AP-CPM)26, le disposizioni sulla sorveglianza elettronica (art. 79b AP-CP)27 e la semiprigionia (art. 77b AP-CP)28, nonché l'aumento del limite massimo di età per la soppressione delle misure ordinate nell'ambito del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (art. 19 cpv. 2 DPMin)29. Il fattore di commutazione fisso per l'applicazione della pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa (art. 106 AP-CP e 60c AP-CPM) ha ottenuto tanti consensi quante critiche30.

Le seguenti modifiche sono invece respinte:

17 Giustizia SH; ASM. Sarebbe problematico continuare la lotta politica per trovare la «giusta soluzione» anche dopo aver adottato il disciplinamento attualmente in vigore. Secondo GDS, il legislatore rischierebbe di perdere consenso e credibilità.

18 In questo modo, verrebbe revocata la revisione del 2007, ad eccezione della pena pecuniaria e della condizionale parziale: FSA, UNIGE, UNILU; Stratenwerth. Cfr. anche FR.

19 Verdi, PS; GDS: il quadro di una giustizia che sminuisce i reati gravi non si baserebbe su un'analisi obiettiva, ma sarebbe piuttosto il risultato di un programma politico che fa leva sulle paure della popolazione; TPF; UNIL, UNINE; Stratenwerth.

20 Verdi, PS; GDS; simile Riklin.

21 Verdi, GDS; FSA; Riklin.

22 GDS; secondo UNIL e UNINE non è vero che l'attuale diritto penale è troppo cedevole.

23 AI, BL, FR, GR, JU, LU, SG, SZ, TG, VS, ZH; PPD, PLR, UDC; Giustizia SH; CDDGP, KKLJV, prosaj, CSDAR, SSDPM, ASM.

24 45 voci a favore e 9 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 66.

25 38 voci a favore e 7 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 106.

26 Eliminazione della sospensione condizionale e della sospensione condizionale parziale della pena: 35 voci a favore e 13 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 35; diminuzione del numero massimo di aliquote giornaliere:

28 voci a favore e 10 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 49; introduzione di un'aliquota giornaliera minima:

25 voci a favore e 13 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 58; eliminazione della precedenza rispetto alla pena detentiva: 28 voci a favore e 4 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 80.

27 33 voci a favore e 10 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 157.

28 15 voci a favore. Cfr. nota a piè di pagina n. 142.

29 26 voci a favore e 1 contraria. Cfr. nota a piè di pagina n. 183.

30 12 voci a favore e 11 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 176.