Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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Eliminazione del cumulo delle pene (abrogazione degli art. 42 cpv. 4 CP e 36 cpv. 4 CPM)

La maggior parte dei partecipanti ritiene opportuno che anche in futuro esista la possibilità di cumulare una pena detentiva condizionale con una pena pecuniaria (senza condizionale) o con una multa31. Viene messa in risalto soprattutto la «funzione di monito», subito percettibile, di tale cumulo delle pene.

Riduzione del limite massimo per la sospensione condizionale parziale (art. 43 AP-CP e 37 AP-CPM)

Molti partecipanti ritengono opportuno che le pene detentive tra i due e i tre anni possano essere pronunciate con la condizionale parziale32. La prassi ricorre spesso a tale possibilità. In caso contrario, si rischierebbe che la durata della pena venga ridotta per permettere all'autore di usufruire della condizionale. Il limite massimo di tre anni avrebbe infatti provocato un aumento delle pene pronunciate. Viene criticata l'intenzione di ridurre il potere discrezionale del giudice in questo settore.

Reintroduzione dell'espulsione dal territorio svizzero (art. 67c AP-CP e 50ater AP-CPM)

I pareri divergono in merito alla reintroduzione dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero. Una maggioranza contenuta ritiene che la soppressione di tale possibilità non abbia lasciato nessuna lacuna legale33 e giudica adeguato l'attuale disciplinamento, dal momento che è stato eliminato il dualismo e la decisione è stata delegata all'autorità competente in materia. Inoltre, si temono decisioni contrastanti. Si dubita che la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero possa contribuire a una prassi unitaria o aumentare l'effetto preventivo generale.

Esecuzione per giorni (art. 79 AP-CP)

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione non ritiene necessaria questa modalità di esecuzione34, visto che verrebbe applicata raramente e che esistono sufficienti altre modalità. L'esecuzione per giorni bloccherebbe i posti di esecuzione per diverso tempo, aumentando sproporzionatamente la mole di lavoro delle autorità competenti.

III. Pareri sulle singole modifiche

1. Modifiche concernenti la pena pecuniaria

1.1. Eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale (art. 42 e 43 AP-CP nonché 36 e 37 AP-CPM)

35 partecipanti35 si dicono favorevoli all'eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale (art. 42 cpv. 1 AP-CP e 36 cpv. 1 AP-CPM) e con la condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 AP-CP e 37 cpv. 1 AP-CPM).

31 20 voci contro 5. Cfr. nota a piè di pagina n. 84.

32 21 voci contro 18. Cfr. nota a piè di pagina n. 96.

33 26 voci contro 22. Cfr. nota a piè di pagina n. 123.

34 10 voci contro 1. Cfr. nota a piè di pagina n. 150.

35 BE, BL, BS, GE, GR, LU, NE, SH, SO, SZ, VD, VS, ZH; PCS, PPD, PEV, PLR, PS, UDC; CP, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF; CVAM, CSP, CAIS, SSDP, UNIGE, FSFP. Con riferimento soltanto alla pena pecuniaria con la condizionale: AG, OW, TI, UR, ZG. Secondo CAIS andrebbe abrogata anche la sospensione condizio-